Di Redazione su Mercoledì, 12 Ottobre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Sezioni Unite: niente arresto in flagranza in base a informazioni fornite subito dopo il fatto

La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con propria ordinanza del 18.02.2015 aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla nozione di quasi flagranza e più specificamente : "Se può procedersi all´arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nell´immediatezza del fatto".
La Quinta Sezione ha avuto l´occasione per porsi l´interrogativo a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Locri avverso il provvedimento emesso dal GIP di non convalida dell´arresto di un indagato accusato di lesioni personali operato dai carabinieri del posto che avevano sorpreso l´autore in quasi flagranza.
In realtà, per come si erano svolti i fatti, i carabinieri avevano proceduto all´arresto dopo alcune ore dell´accaduto in quanto erano riusciti, grazie alle informazioni avute dalla vittima e da altre persone, a rinvenire l´indagato.
Il ricorrente ha fondato il ricorso, richiamando numerosi precedenti pronunce giurisprudenziali che hanno messo in evidenza come il concetto di quasi flagranza debba ravvisarsi anche quando "l´inseguimento" fosse avvenuto a seguito di informazioni ricevute dalla vittima e senza soluzione di continuità si è rintracciato l´autore del fatto.
Il GIP invece aveva fondato la sua decisione di non convalidare l´arresto operato dai Carabinieri sul principio fatto proprio dall´orientamento opposto in base al quale mai si debba procedere all´arresto se non nel caso in cui ci sia stata l´effettiva quasi flagranza secondo l´orientamento più rigoroso e garantista che trova il suo fondamento nell´eccezionalità del potere conferito alla polizia giudiziaria dall´art. 13 della Costituzione inj tema di libertà personale.
Finalmente le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 39131 del 21 settembre 2016 hanno fatto piena luce sul punto.
Prima di detta pronuncia l´orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, riteneva possibile ravvisare la quasi flagranza quando nell´immediatezza del fatto e senza soluzione di continuità gli organi di polizia, per averne avuto percezione diretta, si siano dati all´inseguimento dell´autore. Oppure anche quando l´autore sia stato individuato dalla parte offesa o da terzi soggetti, ma al momento dell´arresto lo stesso fosse stato trovato in possesso o del corpo del reato o, fossero state rinvenute tracce che facciano presumere che abbia partecipato all´azione delittuosa ( ad es. tracce di sangue, ecc..)
L´ orientamento contrario, sostenuto nel caso di specie, dal PM che aveva proposto ricorso in Cassazione, riteneva invece che all´espressione "inseguimento del reo" andasse attribuito un significato più ampio e non ristretto al senso etimologico della parola. Si riteneva infatti che fosse da ravvisare la quasi flagranza anche nelle ipotesi in cui, nell´immediatezza del fatto e senza soluzione di continuità dall´accaduto, fossero iniziate con successo le ricerche dagli organi di polizia, seppure sollecitate e facilitate dalle informazioni ricevute dalla parte offesa o da terzi soggetti.
La Sezione rimettente preso atto del contrasto esistente ha deciso di investire della questione le Sezioni Unite.
Sentenza allegata
Documenti allegati
Dimensione: 2,46 MB