La Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione con propria ordinanza del 18.02.2015 aveva rimesso alle Sezioni Unite la questione relativa alla nozione di quasi flagranza e più specificamente : "Se può procedersi all´arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nell´immediatezza del fatto".
La Quinta Sezione ha avuto l´occasione per porsi l´interrogativo a seguito del ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Locri avverso il provvedimento emesso dal GIP di non convalida dell´arresto di un indagato accusato di lesioni personali operato dai carabinieri del posto che avevano sorpreso l´autore in quasi flagranza.
In realtà, per come si erano svolti i fatti, i carabinieri avevano proceduto all´arresto dopo alcune ore dell´accaduto in quanto erano riusciti, grazie alle informazioni avute dalla vittima e da altre persone, a rinvenire l´indagato.
Il ricorrente ha fondato il ricorso, richiamando numerosi precedenti pronunce giurisprudenziali che hanno messo in evidenza come il concetto di quasi flagranza debba ravvisarsi anche quando "l´inseguimento" fosse avvenuto a seguito di informazioni ricevute dalla vittima e senza soluzione di continuità si è rintracciato l´autore del fatto.
Il GIP invece aveva fondato la sua decisione di non convalidare l´arresto operato dai Carabinieri sul principio fatto proprio dall´orientamento opposto in base al quale mai si debba procedere all´arresto se non nel caso in cui ci sia stata l´effettiva quasi flagranza secondo l´orientamento più rigoroso e garantista che trova il suo fondamento nell´eccezionalità del potere conferito alla polizia giudiziaria dall´art. 13 della Costituzione inj tema di libertà personale.
Finalmente le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 39131 del 21 settembre 2016 hanno fatto piena luce sul punto.
Prima di detta pronuncia l´orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità, riteneva possibile ravvisare la quasi flagranza quando nell´immediatezza del fatto e senza soluzione di continuità gli organi di polizia, per averne avuto percezione diretta, si siano dati all´inseguimento dell´autore. Oppure anche quando l´autore sia stato individuato dalla parte offesa o da terzi soggetti, ma al momento dell´arresto lo stesso fosse stato trovato in possesso o del corpo del reato o, fossero state rinvenute tracce che facciano presumere che abbia partecipato all´azione delittuosa ( ad es. tracce di sangue, ecc..)
L´ orientamento contrario, sostenuto nel caso di specie, dal PM che aveva proposto ricorso in Cassazione, riteneva invece che all´espressione "inseguimento del reo" andasse attribuito un significato più ampio e non ristretto al senso etimologico della parola. Si riteneva infatti che fosse da ravvisare la quasi flagranza anche nelle ipotesi in cui, nell´immediatezza del fatto e senza soluzione di continuità dall´accaduto, fossero iniziate con successo le ricerche dagli organi di polizia, seppure sollecitate e facilitate dalle informazioni ricevute dalla parte offesa o da terzi soggetti.
La Sezione rimettente preso atto del contrasto esistente ha deciso di investire della questione le Sezioni Unite.
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