L'art. 1, comma 141, lett. d), della legge n. 124/2017 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha modificato l'art. 13, comma 5 della legge n. 247/2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), introducendo – a partire dal 29 agosto 2017 – l'obbligo, per l'avvocato, di "comunicare in forma scritta a colui che conferisce l'incarico professionale la prevedibile misura del costo della prestazione, distinguendo fra oneri, spese, anche forfetarie, e compenso professionale". La comunicazione in forma scritta della prevedibile misura dei costi della prestazione a favore del cliente era già prevista dal testo originario della legge, ma subordinatamente ad una richiesta in tal senso.
Ritenendo di fare cosa gradita ai nostri lettori, ed in particolare agli avvocati del libero foro, alleghiamo le linee guida elaborate dal Consiglio Nazionale Forense in subiecta materia, e il collegamento per l'utilizzo dell'utilissimo software per il calcolo del preventivo di massima della prestazione elaborato dallo stesso Consiglio Nazionale Forense alla luce è in ottemperanza alla precitata disciplina che potrà essere agevolmente utilizzato anche ai fini del controllo dei dati e di una maggiore celerità nelle operazioni di calcolo.