Di Rosalba Sblendorio su Sabato, 14 Novembre 2020
Categoria: Deontologia forense: diritti e doveri degli avvocati

Quando opera la causa di non punibilità delle offese contenute negli scritti difensivi?

Quando non sono punibili le offese in scritti e discorsi pronunciati dinanzi alle autorità giudiziarie o amministrative?

Il legislatore ha inteso garantire alle parti del processo e ai rispettivi difensori [...] la massima libertà nell'esercizio del diritto di difesa. A tal fine è prevista la non punibilità delle offese contenute negli scritti difensivi [1]. Perché operi tale non punibilità occorre che le offese :

Deve escludersi l'operatività della esimente in esame ove gli scritti offensivi contengano accuse su fatti potenzialmente costituenti reato, in tali casi non può «valere l'assunto di avere agito nell'espletamento di condotta difensiva» (Cass. pen., n. 29235/2011, richiamata da Cass. pen., n. 32823/2019).

L'esclusione della punibilità delle offese contenute negli scritti difensivi nella giurisprudenza

Si ritiene che:

La ratio di ciò si rinviene nel fatto che, a certe condizioni, opera «un ridimensionamento (o meglio una valenza scriminante) di quelle offese sviluppatesi in un ambito circoscritto, già in sé conflittuale, quale è un procedimento amministrativo o giudiziario, che vede contrapporsi interessi nell'ambito di un contraddittorio che frequentemente è caratterizzato da toni aspri […] strumentali a una conclusione favorevole del procedimento»(Cass. pen., n. 45173/2015);

Note

[1] Art. 598 c.p.:

«Non sono punibili le offese contenute negli scritti presentati o nei discorsi pronunciati dalle parti o dai loro patrocinatori nei procedimenti dinanzi all'autorità giudiziaria, ovvero dinanzi a un'autorità amministrativa, quando le offese concernono l'oggetto della causa o del ricorso amministrativo.

Il giudice, pronunciando nella causa, può, oltre ai provvedimenti disciplinari, ordinare la soppressione o la cancellazione, in tutto o in parte, delle scritture offensive, e assegnare alla persona offesa una somma a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale. Qualora si tratti di scritture per le quali la soppressione o cancellazione non possa eseguirsi, è fatta sulle medesime annotazione della sentenza».  

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