Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 09 Aprile 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Quando nel processo civile i rappresentanti rischiano la condanna personale alle spese del giudizio?

Inquadramento normativo: Art. 94 c.p.c.

La condanna alle spese del giudizio dei rappresentanti e dei curatori delle parti: «Gli eredi beneficiati, i tutori, i curatori e in generale coloro che rappresentano o assistono la parte in giudizio possono essere condannati personalmente, per motivi gravi che il giudice deve specificare nella sentenza, alle spese dell'intero processo o di singoli atti, anche in solido con la parte rappresentata o assistita». Tale tipo di condanna è una misura eccezionale e può essere adottata solo ove ricorrono gravi motivi del legale rappresentante della parte avversa. In queste ipotesi, se è formulata una richiesta in tal senso dalla controparte, il rappresentante, pur non assumendo la qualità di parte necessaria del processo (Cass., n. 20878/10, richiamata da Cass. civ., n. 11194/2012), può intervenirvi:

Proprio con riferimento a quest'ultima questione, per l'evidente diretto interesse, al rappresentante non può disconoscersi, nei limiti del suo coinvolgimento nella condanna alle spese del giudizio, la qualità di parte vera e propria (Cass. civ., n. 11194/2012).

E ciò in considerazione del fatto che la richiesta di condanna alle spese del rappresentante concerne una responsabilità processuale di quest'ultimo. Tale richiesta è, in buona sostanza, finalizzata a ottenere un'eventuale condanna in solido con la parte rappresentata, in favore dell'avversario vincitore. «Per tale motivo il rappresentante […] esplica, anche se in nome altrui, un'attività processuale in maniera autonoma». Ne consegue che anche nei confronti dei rappresentanti opera il principio generale della soccombenza (Cass. civ., n. 20878/2010).

La condanna alle spese del rappresentante sostanziale e del curatore e il potere del giudice: In punto di condanna alle spese di giudizio del rappresentante sostanziale o del curatore della parte, a differenza di quanto accade in caso di condanna per responsabilità aggravata della parte, il potere del giudice in riferimento ai gravi motivi su cui fondare detta condanna non è vincolato dalla formulazione o meno di una richiesta esplicita in tal senso (Cass., n. 3977/2003, richiamata da Corte d'Appello Venezia, sentenza 2 agosto 2018). Tale condanna, infatti, può essere pronunciata anche d'ufficio, senza un'espressa richiesta da parte dell'avversario (Cass. n. 3977/2003, richiamata da Cass. civ., n. 27475/2019). E ciò in considerazione del fatto che questa condanna inerisce «al potere - dovere del giudice di regolare le spese processuali sostenute dalle parti con la sentenza che chiude il processo davanti a lui» (Corte d'Appello Venezia, sentenza 1 agosto 2018). 

I gravi motivi che giustificano la condanna alle spese dei rappresentanti: Si ritiene che:

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