Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 30 Agosto 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Prova testimoniale dei contratti oltre i limiti, i poteri del giudice e la sanatoria della nullità

Inquadramento normativo: Art. 2721 c.c.

La deroga ai limiti fissati per la prova testimoniale dei contratti e il potere del giudice: La prova per testimoni dei contratti non è ammessa quando il valore dell'oggetto eccede euro 2,58. Tuttavia l'autorità giudiziaria può consentire la prova oltre il limite anzidetto, tenuto conto della qualità delle parti, della natura del contratto e di ogni altra circostanza (art. 2721 c.c.). Il giudice può ammettere la prova testimoniale anche in ordine al pagamento delle somme di denaro eccedenti il limite suddetto. Tuttavia questa deroga è subordinata a una concreta valutazione delle ragioni in base alle quali, nonostante l'esigenza di prudenza e di cautela che normalmente richiedono gli impegni relativi a notevoli esborsi di denaro, la parte non abbia curato di predisporre una documentazione scritta (Cass., nn. 7940/2020, 10989/2003, 5884/1993, 879/1968, richiamate da Cass. n. 11461/2021). Da quanto si qui esposto appare evidente che l'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore stabiliti dall'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità ove sia correttamente motivato (Cass., n. 190/2020, richiamata da Cass., n. 19799/2021). 

D'altro è pacifico in giurisprudenza che l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. nn. 16056/2016, 19011/2017, richiamata da Cass., n. 23431/2021). Così è altrettanto pacifico che con il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito poiché la revisione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (Cass., n. 23431/2021).

Mancata eccezione della nullità della prova testimoniale per superamento dei limiti: Il limite in esame non attiene all'ordine pubblico, ma è dettato nell'esclusivo interesse delle parti private (Cass., nn. 3959/2012, 3956/2018, richiamate da Cass., n. 23431/2021). Dal fatto che il limite posto dall'art. 2721 c.c. all'ammissibilità della prova testimoniale sia dettato nell'esclusivo interesse delle parti private, discende che, ove la prova predetta venga ammessa oltre i limiti su citati, essa deve ritenersi ritualmente acquisita se la parte non ne abbia eccepito la nullità:

In mancanza di tempestività, la nullità della prova, infatti, resta sanata e non potrà essere oggetto di discussione né in appello (neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado), nel giudizio di legittimità (Cass., nn. 3959/2012, 3956/2018, richiamate da Cass., n. 23431/2021). E tanto perché le violazioni degli artt. 2721 e ss. c.c. danno vita a nullità relative, sottoposte al regime dell'art. 157 c.p.c., con conseguente loro non rilevabilità d'ufficio e relativa sanatoria in caso di intempestiva eccezione di parte (Cass., n. 11461/2021).