Il ministero dell'Economia e delle Finanze, con il comunicato stampa n. 269 di venerdì scorso, - p.s.: i tempi ormai sono maturi affinché si aggiornino i manuali di diritto costituzionale inserendo tra gli atti normativi i comunicati stampa - ha annunciato la proroga, dal 30 novembre al 10 dicembre 2020, del termine per il versamento della seconda o unica rata d'acconto delle imposte sui redditi e dell'IRAP dovuta dalle aziende e dai lavoratori autonomi. Il differimento troverà dimora nel cosiddetto tanto atteso Decreto Legge "Ristori-quater", in corso di adozione da parte del Consiglio dei Ministri.
Inoltre, si annuncia la proroga al 30 aprile 2021 del versamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti anche per le imprese non interessate dagli ISA:
-ovunque localizzate, che hanno conseguito nel periodo d'imposta precedente a quello in corso ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019;
-che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 1 al D.L. n. 137/2020, come sostituito dall'Allegato 1 al D.L. n. 149/2020, e nell'Allegato 2 al medesimo D.L. n.149/2020, come integrato dall'art. 1 comma 2 del D.L. n. 154/2020, c.d. "Ristori-ter", e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse", nonché per i soggetti che gestiscono ristoranti nelle c.d. "zone arancioni", a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Il provvedimento atteso posticiperà anche il termine per la presentazione dei modelli REDDITI 2020 e della dichiarazione IRAP 2020, che sarà dilatato fino al 10 dicembre 2020.
Alla luce delle annunciate proroghe, il quadro dei termini di versamento della seconda o unica rata degli acconti delle imposte sui redditi e dell'IRAP si presenta alquanto frastagliato: sulla base infatti del comunicato stampa, allo stato attuale sembrano individuabili le seguenti categorie di contribuenti.
La prima è rappresentata dai soggetti ISA, che, come confermato anche dal comunicato stampa in esame, beneficiano del differimento al 30 aprile 2021 già disposto dall'art. 98 del D.L. n. 104/2020 e dall'art. 6 del D.L. n. 149/2020 se, in alternativa nel primo semestre dell'anno 2020, hanno registrato una riduzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente o, indipendentemente dall'andamento del fatturato o dei corrispettivi, gestiscono ristoranti nelle c.d. "zone arancioni" oppure che, nel contempo, esercitano una delle attività che sono state sospese o limitate a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, individuate nei due suddetti Allegati, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle c.d. "zone rosse".
La seconda categoria, che sarà individuata dal Decreto Legge in corso di predisposizione, è rappresentata dai soggetti estranei agli ISA che operano nei settori economici individuati nei due suddetti Allegati e hanno domicilio fiscale o sede operativa nelle c.d. "zone rosse" o gestiscono ristoranti nelle c.d. "zone arancioni", indipendentemente dall'andamento del fatturato e dei corrispettivi e dall'ammontare dei ricavi o compensi 2019 e per le aziende e lavoratori autonomi ovunque localizzati che hanno conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro e che, nel primo semestre 2020, hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto al primo semestre 2019.
La terza categoria, anch'essa da individuare all'interno del D.L. in corso di adozione, è rappresentata dagli operatori economici diversi dai precedenti individuabili nei titolari di partita IVA, non in possesso dei requisiti sopra elencati – a titolo esemplificativo imprese delle c.d. "zone gialle" senza calo di fatturato o corrispettivi, professionisti senza calo di fatturato o corrispettivi ovunque ubicati -, per i quali il termine di versamento della seconda o unica rata è posticipato dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020.
Infine, un residuale cluster di contribuenti, sarebbe rappresentato dai soggetti non titolari di partita IVA, per i quali la scadenza del pagamento della seconda o unica rata dei suddetti acconti resta ferma al 30 novembre 2020.
Per quanto non specificato dal comunicato stampa, è ragionevole ritenere che saranno interessate dalla proroga anche le imposte sostitutive e addizionali soggette alle stesse regole di versamento degli acconti delle imposte dirette che riguardano i regimi forfettario ex L. 190/2014 e di vantaggio ex D.L. n. 98/2011, cedolare secca, e le imposte patrimoniali IVIE e IVAFE.
Il continuo ricorso a proroghe last minute finisce per incrinare irrimediabilmente tanto la fiducia dei professionisti nelle istituzioni quanto quella dei contribuenti ed è la dimostrazione plastica dell'incapacità di vera programmazione dell'Amministrazione Finanziaria, a partire dalla sua massima espressione, il Ministero dell'Economia; la proroga arriva in un quadro già di per sé complicato, in cui è stato impossibile adottare una qualsiasi programmazione fiscale per tutti gli operatori economici. Attendiamo con ottimismo un cambio di rotta del Legislatore, sperando che non sia un'attesa vana.
Meditate contribuenti, meditate.