Di Rosalba Sblendorio su Martedì, 26 Giugno 2018
Categoria: Technics

Project financing, revoca dichiarazione pubblico interesse. Tar: la riserva rinegoziabilità esclude indennizzo

Con sentenza n. 354 del 21 giugno 2018, il TAR Lazio ha stabilito che nessun rimborso spese è riconosciuto al promotore di un project financing, quando all'esito di una gara andata deserta, il Comune ha revocato la dichiarazione di pubblico interesse dell'opera oggetto del progetto. Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi. La società ricorrente ha presentato al Comune un project financing avente ad oggetto la riqualificazione e il recupero dell'area che un tempo era stata destinata a mercato annonario. L'amministrazione comunale ricevente tale proposta ha dichiarato il progetto suddetto di pubblico interesse. E così la ricorrente ha deciso di farsi carico di tutte le spese per avviare l'istruttoria per la variante urbanistica. È accaduto che alla gara d'appalto indetta dall'ente comunale, non si è presentato alcun partecipante, ad eccezione della ricorrente. Considerato l'esito di tale procedura, quest'ultima è stata dichiarata aggiudicataria della concessione. Sennonché, a seguito della richiesta presentata dalla ricorrente al fine di formalizzare la conclusione del suddetto procedimento, il Comune ha rigettato l'istanza, ravvisando che il progetto non fosse più realizzabile a causa delle criticità riscontrate nella convenzione. E ciò in relazione alla "gestione operativa e alla sostenibilità economico-finanziaria dell'iniziativa". Conseguentemente al rigetto, l'amministrazione non ha riconosciuto alla ricorrente il diritto all'indennizzo per mancanza dei presupposti. Il caso è giunto dinanzi al TAR.

Orbene la ricorrente sostiene che, essendo diventata aggiudicataria della concessione relativamente al progetto di riqualificazione urbana dell'area del mercato coperto, ha maturato:

Di diverso avviso sono i magistrati che sono stati investiti della questione in esame. Infatti, a loro parere, è importante quanto espresso nella deliberazione con cui il Comune resistente ha dichiarato di pubblico interesse il progetto proposto dalla ricorrente. A ben leggere tale dichiarazione, emerge con chiarezza una riserva: ossia "la rinegoziabilità della proposta presentata dal promotore qualora il procedimento di confronto concorrenziale fosse andato deserto".È evidente, secondo il TAR, che tale riserva è sufficiente ad escludere, nella fattispecie in esame, l'insorgere, in capo alla ricorrente, di qualsivoglia aspettativa e diritto soggettivo. Il Collegio, forse, sarebbe giunto a un diversa soluzione se la clausola di rinegoziabilità non fosse stata contemplata nella predetta deliberazione. In quest'ultimo caso, allora, la società promotrice avrebbe potuto legittimamente avanzare le sue pretese. Il fatto che, comunque, alla ricorrente nulla è dovuto, discende, a parere dei Giudici, da un'altra questione. Vediamo quale. Secondo l'orientamento giurisprudenziale recente, richiamato dal TAR nel caso di specie, la dichiarazione di pubblico interesse di un progetto che è stato presentato spontaneamente da un soggetto, non costituisce un atto durevole, ma meramente ed eventualmente prodromico all'indizione di una gara. Con l'ovvia conseguenza che da questo atto, nel caso venga meno, non può scaturire alcun contatto negoziale qualificato e legittimante l'insorgenza di un qualsivoglia diritto e /o interesse. 

In virtù di tanto, dunque, appare chiaro che la revoca della dichiarazione di pubblico interesse del progetto in esame non ha fatto sorgere in capo alla ricorrente alcun diritto ad ottenere in via definitiva l'aggiudicazione della concessione. E ciò in considerazione del fatto che lo stesso Comune, nella predetta deliberazione, si è riservato di valutare l'opportunità se dar luogo o meno alla successiva procedura di affidamento della concessione o di non dare corso affatto alle proposte che pure abbia ritenuto di pubblico interesse (T.A.R. Lazio Roma sez. II 25 ottobre 2017 n. 10695). A questo si aggiunge l'insussistenza, in capo alla ricorrente, del diritto al rimborso delle spese sostenute dalla stessa per il project financing, in quanto l'art. 153, comma 12, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 (abrogato dall'art. 217 del D.Lgs. n. 50 del 2016 e sostituito dall'art. 183 del predetto decreto che ha introdotto il Codice dei contratti pubblici), applicabile al caso in esame, prevede espressamente che "nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento ... dell'importo delle spese". Nella fattispecie in esame, la gara è andata deserta e quindi non esiste un aggiudicatario diverso dalla ricorrente. In forza di tale circostanza, pertanto, non può trovare applicazione la predetta norma. Né, d'altronde, il diritto all'indennizzo può essere riconosciuto, invocando l'art. 21 quinquies (Revoca del provvedimento) della Legge n. 241 del 1990 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) dal momento che tale disposizione detta una disciplina generale applicabile laddove non sussista una disciplina speciale. E questo non è il caso del project financing in questione, che è, invece, regolato dal D.Lgs. n. 163 del 2006, oggi sostituito dal D.Lgs. n. 50 del 2016 (che costituisce, appunto, legge speciale). In virtù delle considerazioni sin qui svolte e del fatto che il ricorso, proposto dalla ricorrente, è risultato anche carente dal punto di vista probatorio, non avendo, quest'ultima, documentato adeguatamente le effettive spese sostenute e configuranti il danno emergente per cui ha chiesto il risarcimento, il TAR ha ritenuto di respingere il predetto ricorso. 

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