Di Rosalia Ruggieri su Giovedì, 17 Ottobre 2019
Categoria: Tecnici

Progetto di notevole complessità tecnica, SC: “Ingegnere non responsabile dei ritardi”

Con la pronuncia n. 3923 dello scorso 13 agosto, la IV sezione civile del Tribunale di Torino – chiamata a esaminare la responsabilità di un progettista accusato di aver compiuto grossolani errori di progettazione di un impianto, così determinando notevoli ritardi nella consegna dell'opera alla propria committente, ha escluso, all'esito della ctu, che il professionista fosse responsabile.

Si è difatti specificato che l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile; al professionista è fatto sempre onere - in caso di contestazioni da parte del committente - di dimostrare che l'opera è stata effettivamente e correttamente posta in essere; tale prova può essere fornita con ogni mezzo e quindi - soprattutto nel caso di incarico progettuale caratterizzato da notevole complessità tecnica - anche con approfondimento tecnico disposto mediante CTU.

Il caso sottoposto all'attenzione del giudice piemontese prende avvio dall'emissione di un decreto ingiuntivo con cui si ingiungeva ad una società il pagamento del compenso spettante ad un ingegnere in relazione ad un incarico professionale di studio, progettazione e consulenza in ambito tecnico ingegneristico svolto in favore della medesima società. 

Proponendo opposizione, la società ingiunta chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo e, in via riconvenzionale, la condanna alla restituzione della somma già corrisposta per l'esecuzione dei lavori oltre che il pagamento a titolo di risarcimento danni dell'importo di complessivi Euro 356.810,00. A sostegno di tanto il debitore – dopo aver dedotto di aver già corrisposto all'ingiungente una considerevole somma di denaro – eccepiva la presenza di grossolani errori di progettazione che non consentivano il funzionamento dell'impianto, con conseguente ritardo nella consegna dell'opera alla propria committente.

Il professionista si difendeva evidenziando di aver proceduto, nonostante iniziali difficoltà riconducibili alla committenza, alla prosecuzione e realizzazione dell'incarico presso il sito di destinazione della linea di produzione richiesta ma che, a seguito a contenzioso insorto tra la società ingiunta e la propria committente, egli era stato revocato senza ricevere rimborso delle spese sostenute e del compenso finale.

Il Tribunale disponeva procedersi con CTU volta ad accertare se la prestazione professionale di progettazione e direzione volta alla realizzazione dell'impianto presentasse i vizi lamentati in citazione.

Il giudice, alla luce delle risultanze della CTU, rigettava l'opposizione.

In punto di diritto il giudicante evidenziava come l'architetto, l'ingegnere o il geometra, nell'espletamento dell'attività professionale consistente nell'obbligazione di redigere un progetto, è debitore di un risultato, essendo il professionista tenuto alla prestazione di un progetto concretamente utilizzabile. 

La prova dell'effettivo corretto espletamento dell'incarico incombe sempre sul professionista, anche quando oggetto del giudizio sia costituito dall'accertamento – in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – del credito vantato dal medesimo relativamente al compenso dovutogli per le prestazioni professionali eseguite in favore del cliente.

In particolare, il giudice ribadisce che al professionista che assuma di essere creditore per attività professionale prestata a favore del cliente, è fatto sempre onere - in caso di contestazioni da parte del committente - di dimostrare che l'opera è stata effettivamente e correttamente posta in essere; tale prova può essere fornita con ogni mezzo e quindi - soprattutto nel caso di incarico progettuale caratterizzato da notevole complessità tecnica - anche con approfondimento tecnico disposto mediante CTU.

Con specifico riferimento al caso di specie, al termine delle operazioni peritali, il CTU era giunto alla conclusione secondo cui la progettazione autonoma dell'ingegnere non evidenziava gli errori indicati dalla società opponente: le difficoltà incontrate da quest'ultima società per il completamento in loco del progetto curato per la propria committente non erano infatti riconducibili ad errori ed incompletezze progettuali ascrivibili al progettista.

In virtù di tanto, il Tribunale rigetta il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 

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