Di Elsa Sapienza su Martedì, 04 Luglio 2023
Categoria: Giurisprudenza di Merito

Professione Docente – Avvocato.

 Il Tribunale di Bologna sezione lavoro con la sentenza n. 443 del 15 giugno 2023 ha stabilito l'illegittimità della sanzione della sospensione di 10 giorni dall'insegnamento e dalla retribuzione nei confronti di una docente, per aver svolto la professione di avvocato.

La docente era stata difatti autorizzata dal proprio dirigente scolastico.

Secondo la disamina del giudice la normativa precisa quanto segue.

Innanzitutto è indubbia ed incontestata la compatibilità tra l'esercizio della professione forense e l'impiego pubblico del docente – avvocato, fermo comunque che, ai sensi dell'art. 508, comma 15, d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297 la professione può essere svolta dal docente solo previa autorizzazione del preside della scuola;

  per quanto concerne il presunto divieto per il docente avvocato di assumere, come nel caso in questione, il patrocinio contro l'Amministrazione datrice di lavoro, in mancanza di un divieto generalizzato normativo e in assenza di limitazioni nel provvedimento del dirigente, non vi è motivo di ritenere che avrebbe dovuto astenersi dall'assumere il patrocino. 

In conclusione il Giudice annulla la sanzione, per la presenza dell'autorizzazione rilasciata dal dirigente ed anche perché la legge n. 247 del 2012 prevede la compatibilità;

Tale compatibilità è possibile tra le professioni di docente ed avvocato così come con la ricerca in materie giuridiche nell'università, nelle scuole e nelle istituzioni ed enti. 

L'articolo 19  stabilisce poi che non si applica agli avvocati già iscritti agli albi alla data di entrata in vigore della legge per i quali restano ferme le disposizioni dell'art. 3, quarto comma, del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578 convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 e successive modificazioni.

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