Con l'ordinanza n. 33460 dello scorso 11 novembre, la sezione lavoro della Corte di Cassazione, nel fornire importanti specificazioni su come deve essere redatta una procura speciale per il giudizio in Cassazione, ha dichiarato l'inesistenza della procura speciale redatta dal difensore su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso, in quanto la stessa non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata e, di contro, vi era il conferimento di poteri per svolgere attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
La Corte, accertata l'inesistenza della procura speciale, ha quindi posto a carico del difensore l'onere delle spese del giudizio, compreso il raddoppio del contributo unificato e ha specificato che "il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dal ricorso di un lavoratore volto a far dichiarare illegittimi dei contratti a tempo determinato stipulati con un Consorzio.
Giunta la controversia sino in Cassazione, cui il lavoratore ricorreva per la tutela dei suoi diritti, con contromemoria il Consorzio sollevava eccezione pregiudiziale di inammissibilità del ricorso presentato dal lavoratore, per difetto di procura speciale del difensore, in quanto la stessa non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata e, di contro, vi era il conferimento di poteri per svolgere attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
Il lavoratore si difendeva sostenendo che, per giurisprudenza pacifica, la collocazione materiale della procura su un foglio separato e materialmente congiunto al ricorso era idonea a dare certezza della provenienza del potere di rappresentanza.
La Cassazione condivide le doglianze sollevate dal Consorzio.
La Corte ricorda che il ricorso per cassazione è inammissibile allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ex art. 83 c.p.c., comma 2, contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione ed univocamente dirette ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
Alla luce di tale, ormai consolidato, principio, si è ritenuta la mancanza di procura, con conseguente pronuncia di inammissibilità del ricorso, in un caso in cui la procura, rilasciata su foglio separato materialmente congiunto al ricorso, conteneva espressioni incompatibili con il giudizio di legittimità ovvero «il riferimento ad ogni fase e grado, la possibilità di deferire e riferire giuramento nonché chiamare terzi in causa, proporre domanda di riassunzione, proporre appello».
Analoga sorte è stata riservata in una fattispecie in cui il mandato, contenuto in foglio separato in calce all'atto, non solo non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata né recava alcuna data, ma si riferiva letteralmente «ad un mandato conferito per tutte le fasi e gradi del presente giudizio, anche per la sua esecuzione, ed ad ogni relativa impugnazione... nonché per l'opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi e per i relativi gradi e fasi di giudizio per le esecuzione mobiliare anche presso terzi ed immobiliare, il pignoramento in tutte le sue forme e le relative opposizioni anche proposte da terzi».
In altra fattispecie è stato dichiarato inammissibile il ricorso in Cassazione in quanto la procura, contenuta in foglio separato congiunto materialmente al ricorso, non solo non conteneva alcun riferimento alla sentenza impugnata né alcuna data ma era relativa a «tutte le fasi e gradi del presente giudizio».
Con specifico riferimento al caso di specie, gli Ermellini rilevano come il tenore del testo della procura fosse incompatibile con la specialità richiesta per la proposizione del ricorso in cassazione, essendo la procura diretta ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali.
In particolare, la procura, intitolata «Procura speciale», era stata rilasciata su foglio separato, materialmente congiunto al ricorso; la stessa – oltre ad essere priva della data di rilascio e a non contenere alcun riferimento al provvedimento impugnato - prevedeva poteri incompatibili con il giudizio di cassazione, essendo conferita, letteralmente: «per ogni stato e grado del giudizio, ivi compreso quello di proporre domande cautelari o di rinunziare.., alle domande cautelari ed a compiere ogni atto utile ai fini di causa, ivi compresa riassunzione del giudizio, la proposizione di impugnazioni, reclami ed appelli, nonché di agire in sede esecutiva».
In conclusione, la Corte dichiara la inammissibilità del ricorso, con condanna del difensore del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.