Di Rosalia Ruggieri su Domenica, 06 Febbraio 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Processo penale: no della Cassazione all’autodifesa dell’imputato che sia avvocato

 Con l'ordinanza n. 41688 dello scorso 27 dicembre, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che un imputato, che rivesta la qualità di avvocato, possa esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che, nell'attuale disciplina del processo penale, lo legittimi in tal senso.

Si è difatti specificato che "l'attuale disciplina del processo penale che esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso non si pone in contrasto con l'art. 6, paragrafo terzo, lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia".

 Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione un legale, imputato in un procedimento penale, adiva il Tribunale per far dichiarare il suo diritto a difendersi personalmente nel processo penale che lo vedeva imputato; a tal fine, il legale sosteneva che gli articoli 99, 121, 468 e 491 del codice di procedura penale assegnano in primis alla parte e poi al difensore le correlative attività ivi enunciate.

Il Tribunale di Cagliari respingeva la domanda.

La Corte d'Appello di Cagliari confermava la decisione del giudice di prime cure, affermando che esorbitasse dal potere del giudicante dichiarare che ogni imputato ha diritto a difendersi personalmente in sede penale.

L'avvocato proponeva, quindi, ricorso in Cassazione eccependo l'erroneità dell'impugnata decisione poiché essa avrebbe disatteso gli enunciati CEDU in punto di autodifesa, senza sollevare questione di costituzionalità in ordine alle disposizioni codicistiche che precludono all'imputato la difesa personale.

La Cassazione non condivide le doglianze sollevate.

 La Corte ricorda che nell'attuale disciplina del processo penale non è consentito all'imputato, che rivesta la qualità di avvocato, di esercitare l'autodifesa, difettando un'espressa previsione di legge che lo legittimi in tal senso.

Siffatta normativa interna che esclude la difesa personale della parte nel processo penale e nei procedimenti incidentali che accedono allo stesso non si pone in contrasto con l'art. 6, paragrafo terzo, lett. c), della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che prevede la possibilità di autodifesa, in quanto il diritto all'autodifesa non è assoluto, ma limitato dal diritto dello Stato ad emanare disposizioni concernenti la presenza di avvocati davanti ai tribunali allo scopo di assicurare una buona amministrazione della giustizia.

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte evidenzia come la Corte di appello, nell'escludere il diritto di autodifesa dell'imputato, non si sia discostato dai principi giurisprudenziali citati e, quindi, si sottrae alle declinate censure del ricorrente.

In conclusione, la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio e al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

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