Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 28 Dicembre 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Processo del lavoro: la costituzione del resistente e l'incontrovertibilità dei fatti non contestati

Inquadramento normativo: Art. 416 c.p.c.

La costituzione del resistente nel processo del lavoro: Nel processo del lavoro, il resistente deve costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, depositando in cancelleria «una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio» (art. 416 c.p.c.). «La tardiva costituzione del convenuto comporta la decadenza dalle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, tra le quali rientra l'eccezione di prescrizione [...] (Cass. 8134/2008, richiamata da Cass. civ., n. 17643/2020). Questa eccezione è soggetta alla preclusione e la tardività della relativa deduzione può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio. Tuttavia, ove manchi tale rilievo officioso, la parte interessata è tenuta [...] a denunciare il vizio in sede di gravame, pena il formarsi del giudicato interno sul punto e la preclusione sia della sua rilevabilità d'ufficio da parte del giudice d'appello, sia della sua deducibilità nei successivi gradi di giudizio» (Cass. n. 27866/2008, richiamata da Cass. civ., n. 17643/2020).

La chiamata del terzo nel rito del lavoro: Il processo del lavoro è retto da norme dettate per soddisfare le esigenze di concentrazione e speditezza di tale tipo di processo. 

Ne consegue che, ove si renda necessario chiamare un terzo in giudizio, proprio in virtù delle predette esigenze, nonché del principio di ordine pubblico e di tutela della difesa del chiamato, la relativa richiesta deve essere tempestiva, ossia deve essere formulata nella memoria difensiva ex art. 416 c.p.c. e non in un momento successivo (Cass., nn. 15080/2008; 9800/1998, richiamate da Tribunale Milano Sez. lavoro, sentenza 3 marzo 2020).

La contestazione dei fatti affermati dal ricorrente: Nella memoria con cui si costituisce il resistente, quest'ultimo «deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata a una generica contestazione, circa i fatti affermati dal ricorrente a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto e indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare» (art. 416 c.p.c.). La mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto, ne rende inutile la prova perché tale fatto verrà considerato non più controverso (Cass. S.U. nn. 761/2002 e 11353/2004, richiamate da Cass. civ. Sez. lavoro, n. 31704/2019). In punto si ritiene che: