Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 02 Luglio 2020
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Processo civile: il fatto storico e l'omesso esame

Inquadramento normativo: Art. 360 c.p.c., Art. 366 c.p.c.

Il fatto storico e il ricorso per cassazione: Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, tra gli altri requisiti indicati dall'art. 366 c.p.c., «la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda». In buona sostanza, il ricorso deve contenere l'indicazione del "fatto storico", inteso come un accadimento esterno al processo. Il fatto storico, infatti, è diverso dal fatto processuale che attiene a quella sequela di atti e di attività disciplinate dal codice di procedura civile (Cass. n. 18328/2019, richiamata da Cass. civ., n. 12387/2020), qual è ad esempio la c.t.u.. Questa è, invero, «un atto processuale che svolge funzione di ausilio del giudice nella valutazione dei fatti e degli elementi acquisiti (consulenza c.d. deducente) ovvero, in determinati casi (come in ambito di responsabilità sanitaria), assurge a fonte di prova dell'accertamento dei fatti (consulenza c.d. percipiente)» e, pertanto, non può essere considerata come fatto storico (Cass. civ., n. 12387/2020).

Omesso esame di un fatto storico: «Nel nostro ordinamento è stato introdotto un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)». 

Ne discende che, qualora sussista tale omissione, «il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua " decisività"» [...] (Cass., S.U., n. 8053/2014, richiamata da Cass. civ., n. 12387/2020). In buona sostanza, affinché l'omesso esame del fatto storico costituisca un motivo di impugnazione in sede di legittimità, occorre che detto fatto:

(Cass. civ., n. 10595/2020).

«L'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie o deduzioni difensive» (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., nn. 14802/2017, 27415/2018, richiamate da Cass. civ., n. 29223/2019).

Casistica: È stato ritenuto che:

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