Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 04 Gennaio 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Processo civile: il fatto notorio e la deroga al principio dispositivo delle prove

Inquadramento normativo: Art. 115, comma 2, c.p.c.

I fatti notori e la deroga al principio dispositivo delle prove: «Il giudice può, senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza» (art. 115, comma 2, c.p.c.), ossia può porre a fondamento della sua decisione i cosiddetti fatti notori. Per fatto notorio si intende quel fatto conosciuto da uomo di media cultura, in un dato tempo e luogo (Cass. civ., n. 13715/2019). Quando il giudice pone alla base della sua decisione il fatto notorio deroga, sostanzialmente, al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, avvalendosi come regola di giudizio sia della valutazione delle prove che dell'argomentazione di tipo presuntivo (Cass. civ., n. 18101/2020). E ciò in considerazione del fatto che il fatto notorio acquisito alle conoscenze della collettività ha un certo grado di certezza tanto da apparire indubitabile e incontestabile (Cass. n. 25218/2018, richiamata da Cass. civ., n. 4661/2020). Con l'ovvia conseguenza che non potranno costituire fatti notori ed essere sottratti al principio dispostivo delle prove, quei fatti che:

Casistica: Si ritiene che:

Il fatto notorio, la sua qualificazione e la sindacabilità in sede di legittimità: «Quando il giudice del merito pone alla base della decisione un fatto qualificandolo come notorio, tale fatto e la sua qualificazione sono […] denunciabili in sede di legittimità sotto il profilo della violazione dell'art. 115, comma 2, c.p.c. In tali casi, la Corte di cassazione è tenuta a esercitare il proprio controllo ripercorrendo il medesimo processo cognitivo dello stato di conoscenza collettiva operato dal giudice del merito» (Cass., nn. 25218/2011; 22880/2008, richiamate da (Cass. civ., n. 18101/2020). In buona sostanza la sussistenza del fatto notorio può essere censurata in sede di legittimità ove sia stata posta a base della decisione una inesatta nozione del notorio (Cass., nn. 11643/2007; Cass., 9244/2007; 11400/1996; 10555/1995, richiamate da Cass. civ., n. 4428/2020). Quando, invece, «il giudice non ha ritenuto necessario, ai fini della decisione, avvalersi della nozione di comune esperienza, non è configurabile alcun vizio, tanto meno di motivazione, e dunque non può essere censurato in sede di legittimità il mancato ricorso al notorio, venendo la pronuncia a impingere in una valutazione di merito, non sindacabile dalla Corte di cassazione» (Cass., n. 7726/2019, richiamata da Cass. civ., n. 4428/2020).