Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 07 Ottobre 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019 - diritto e procedura civile

Processo civile, duplicazione del titolo esecutivo: quando è possibile?

Inquadramento normativo: Art. 474 c.p.c.

Duplicazione del titolo esecutivo e la sua ammissibilità: L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo per un diritto certo, liquido ed esigibile (art. 474 c.p.c.). É possibile che il creditore che sia già munito di un titolo esecutivo, possa procurarsene un altro. E ciò in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento non sussiste alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli (Cass., n. 24646/2021). Ne consegue che è ammesso, ad esempio, che:

Limiti alla duplicazione del titolo esecutivo: La possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo trova ostacolo [...] in tre limiti derivanti da altri ed espliciti princìpi dell'ordinamento, e cioè:

Ne discende, ad esempio, che il creditore che ha già ottenuto: 

Il creditore sociale titolato che può agire in executivis nei confronti del socio illimitatamente responsabile, invece, potrà agire per ottenere un titolo esecutivo anche nei confronti di quest'ultimo al fine di iscrivere un'ipoteca sui beni del socio. Un'iscrizione, questa, che non sarebbe possibile con il titolo giudiziale ottenuto nei confronti della sola società. In questa ipotesi, la duplicazione del titolo esecutivo è consentita perché il creditore ha interesse ex art. 100 c.p.c. a ottenere un titolo giudiziale nei confronti del socio illimitatamente responsabile (Cass., n. 21768/2019).

Sentenza di rigetto opposizione decreto ingiuntivo e duplicazione del titolo esecutivo: In caso di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo, il titolo esecutivo è costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione (Cass., Sez. U., n. 4071/2010, richiamata da Cass. n.. 23500/2021). Tale sentenza non determina una duplicazione del titolo esecutivo, costituendo titolo esecutivo solo per le eventuali, ulteriori voci di condanna in essa contenute (Cass., n. 19595/2013, richiamata da Cass. n.. 23500/2021).