Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in materia di procedure di trasferimento e mobilità del personale scolastico e ciò in considerazione del fatto che dette procedure sono disciplinate con atti di mera gestione.
Questo ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 9390 del 25 agosto 2021.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti di causa
La ricorrente è vincitrice del concorso per Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA), per titoli ed esami, di cui al Bando indetto con Decreto del Direttore Generale della Direzione Generale per il personale scolastico. È accaduto che la ricorrente ha impugnato l'ordinanza, con cui il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2021-2022, nella parte in cui ha disposto che gli interessati [...] a seguito dell'assegnazione della sede sono tenuti a permanere in quella di titolarità per ulteriori quattro anni scolastici. Questa limitazione, a dir della ricorrente, si porrebbe in contrasto con quanto previsto dallo stesso Bando di concorso, non consentendo ai vincitori di partecipare alle procedure di mobilità per l'anno scolastico 2021-2022.
Il caso è giunto dinanzi al Tar Lazio.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.
La decisione del TarInnanzitutto il Tar fa rilevare che la questione in esame non rientra nella giurisdizione del giudice amministrativo in quanto essa ha ad oggetto le procedure di trasferimento e mobilità che:
- sono disciplinate con atti di mera gestione del personale scolastico, posti in essere dall'Amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, in relazione a rapporti di lavoro già in essere (c.f.r. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5308 del 2021);
- non costituiscono atti di macro organizzazione (c.f.r. Cons. Stato, Sez. VI, sent. n. 5308 del 2021).
- l'azione non avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice amministrativo;
- il Tar ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, indicando, quale competente, il giudice ordinario.