Di Redazione su Mercoledì, 13 Luglio 2016
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Procedure d´esame, sufficiente indicazione punteggio numerico, non viola imparzialità

Lo ha precisato il Consiglio di Stato, Sezione IV, con sentenza 17/06/2016 n. 2695, ribadendo che sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso, quale quello del giudizio concluso con la sentenza in commento:
a) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro dei vizi di procedura e al vizio dell´eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento a ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti;
b) in adesione a consolidati principi giurisprudenziali (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629, ivi i richiami a Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175 e Cass. civ., ss. uu., 3 febbraio 2014, n. 2283), anche dopo l´entrata in vigore della L. n. 241 del 1990, il punteggio numerico costituisce una idonea ancorché sintetica modalità di formulazione del giudizio tecnico discrezionale finale espresso sulle prove d´esame, che, in quanto tale, non viola i principi di uguaglianza e di trasparenza enucleabili dall´art. 3 Cost., e contiene in sé la motivazione senza necessità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti;
c) anche quando, come nel caso di specie, la Commissione predisponga una griglia di criteri prestabiliti ai fini dell´attribuzione del punteggio, il punteggio numerico vale come motivazione, cambiando solo l´incidenza dei criteri generali e delle formulazioni standard, all´uopo predeterminati, con il giudizio sull´elaborato del singolo candidato.

Segue Sentenza
REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5760 del 2010, proposto dal signor F.S., rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Mirra e Oreste Cantillo, con domicilio eletto presso il primo difensore in Roma, via Properzio, 37;

contro

Consiglio di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi per legge dall´Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

A.G. ed altri., non costituiti nel presente giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. per il Lazio - Roma - Sezione I, 14 aprile 2009, n. 3780.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l´atto di costituzione in giudizio del Consiglio di Stato e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 26 maggio 2016 il Cons. Giuseppe Castiglia e uditi per le parti l´Avvocato Mirra e l´Avvocato dello Stato Elefante;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1. Il dottor F.S. ha partecipato al corso-concorso per la riqualificazione per l´accesso all´area C, posizione economica C1, profilo professionale di collaboratore, del personale di ruolo della Giustizia amministrativa, bandito nel 2004, e, nelle prove scritte, ha riportato un punteggio medio di 19,5/30, inferiore a quello di 21/30 richiesto dal bando ai fini dell´idoneità.

2. Egli ha impugnato la graduatoria di merito, la graduatoria dei candidati non idonei e il giudizio valutativo di 18 punti, assegnatogli dalla Commissione esaminatrice per la prova scritta di diritto amministrativo, concernente l´accesso agli atti della P.A. Tale giudizio (accompagnato dall´annotazione: "Esposizione confusa. Non tratta controinteressato, tutela giurisdizionale") sarebbe viziato da violazione e falsa applicazione del bando di concorso e travisamento dei fatti (sia pure in forma sintetica, il candidato avrebbe trattato sia il tema del controinteressato che quello della tutela giurisdizionale e avrebbe meritato un punteggio ricadente nella seconda - da 21 a 26 - delle cinque fasce di valutazione predisposte dalla Commissione con il verbale n. 16 del 28 settembre 2006, avendo esposto gli aspetti fondamentali dall´argomento trattato, con i relativi riferimenti normativi), come pure da difetto di motivazione (il giudizio estremamente sintetico non consentirebbe di ricostruire il percorso valutativo della Commissione).

3. Con ordinanza 4 luglio 2007, n. 1580, il T.A.R. del Lazio, sez. I, ha accolto la domanda cautelare del ricorrente e ha disposto il riesame dell´elaborato, con modalità tali che ne assicurassero l´anonimato.

4. La procedura di riesame era stata avviata (con la correzione e la valutazione di dieci elaborati in forma anonima, compreso quello del ricorrente, ma senza arrivare all´abbinamento dei nominativi dei candidati con gli elaborati), quando il Consiglio di Stato, sez. IV, con ordinanza dell´8 maggio 2007, n. 2290, ha accolto l´appello dell´Amministrazione e respinto la domanda cautelare.

5. Con sentenza 14 aprile 2009, n. 3780, il Tribunale regionale ha respinto il ricorso, ritenendo l´attività della Commissione esaminatrice espressione di ampia discrezionalità tecnica, nella specie esercitata in modo non irragionevole nell´ambito della griglia di criteri prestabiliti dalla Commissione stessa, e idoneo il giudizio espresso mediante voto numerico e giudizio sintetico, sulla base di criteri predeterminati.

6. Il dottor Silvestri ha interposto appello contro la sentenza, riproponendo in buona misura le stesse censure del ricorso introduttivo, che troverebbero conferma nella nuova valutazione (21 punti) data dalla Commissione all´elaborato dell´appellante, in concreto perfettamente riconoscibile, in sede di riesame.

7. Il Consiglio di Stato e la Presidenza del Consiglio dei Ministri si sono costituiti in giudizio per resistere all´appello.

8. Con atto depositato il 2 luglio 2015, l´appellante ha formulato un´istanza istruttoria, al fine di ottenere l´acquisizione delle buste contenenti gli elaborati e le generalità dei rispettivi candidati, relative all´operazione di ricorrezione, insieme al verbale di accesso agli atti da lui operato in data 5 novembre 2007.

9. Dopo un rinvio, disposto d´ufficio l´11 febbraio 2016, all´udienza pubblica del 26 maggio 2016, l´appello è stato chiamato e trattenuto in decisione.

10. In via preliminare, il Collegio rileva che la ricostruzione in fatto, come sopra riportata e ripetitiva di quella operata dal giudice di prime cure, non è stata contestata dalle parti costituite. Di conseguenza, vigendo la preclusione posta dall´art. 64, comma 2, c.p.a., devono considerarsi assodati i fatti oggetto di giudizio.

11. L´istanza istruttoria non può essere accolta.

11.1. L´attività di ricorrezione, per giunta parziale, si è svolta sulla base di una misura cautelare accordata dal T.A.R. Riformata questa dalla successiva ordinanza del Consiglio di Stato (la quale ha espressamente dato atto che la procedura di ricorrezione non era stata espletata) e intervenuta la sentenza di merito, qui impugnata, tutta l´attività svolta in esecuzione del precedente provvedimento cautelare, venuto meno in sede di appello quando il riesame non si era ancora completato, si è caducata con effetto retroattivo perdendo ab initio il proprio fondamento giuridico ex art. 336 c.p.c.

11.2. A queste conclusioni si perviene:

a) in forza dei noti principi in tema di automatica caducazione delle misure cautelari di questo tipo in virtù dell´assorbimento della pronuncia cautelare, quale ne sia il contenuto, in quella che definisce il merito della domanda cui accede, attesa la natura accessoria, interinale e continente della tutela cautelare medesima (cfr. Cons. Stato, sez. V, 16 aprile 2014, n. 1860, con richiami ad Ad. plen. n. 6 del 1978, n. 17 del 1984, n. 3 del 2003);

b) a cagione del travolgimento degli effetti intrinsecamente interinali delle misure di primo grado a fronte di una loro revisione in appello (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 4 maggio 2010, n. 2557; sez. V, 22 settembre 2015, n. 4431).

11.3. Qualunque sia il risultato prodotto nell´ambito del riesame, esso è tamquam non esset e dunque non può risultare di alcuna utilità in questa sede.

12. Nel merito, l´appello è infondato.

12.1. Per consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, nemmeno contestata dal privato, sui giudizi afferenti prove di esame o di concorso:

a) il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro dei vizi di procedura e al vizio dell´eccesso di potere per manifesta illogicità, con riferimento a ipotesi di erroneità o irragionevolezza riscontrabili ab externo e ictu oculi dalla sola lettura degli atti;

b) in adesione a consolidati principi giurisprudenziali (cfr. da ultimo Cons. Stato, sez. V, 26 maggio 2015, n. 2629, ivi i richiami a Corte cost., 8 giugno 2011, n. 175 e Cass. civ., ss. uu., 3 febbraio 2014, n. 2283), cui si rinvia ai sensi dell´art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a., deve ritenersi che, anche dopo l´entrata in vigore della L. n. 241 del 1990, il punteggio numerico costituisce una idonea ancorché sintetica modalità di formulazione del giudizio tecnico discrezionale finale espresso sulle prove d´esame, che, in quanto tale, non viola i principi di uguaglianza e di trasparenza enucleabili dall´art. 3 Cost., e contiene in sé la motivazione senza necessità di ulteriori spiegazioni o chiarimenti;

c) anche quando, come nel caso di specie, la Commissione predisponga una griglia di criteri prestabiliti ai fini dell´attribuzione del punteggio, il punteggio numerico vale come motivazione, cambiando solo l´incidenza dei criteri generali e delle formulazioni standard, all´uopo predeterminati, con il giudizio sull´elaborato del singolo candidato.

12.2. Come ha correttamente deciso il T.A.R., nella presente controversia non è dato cogliere nessuno dei casi-limite che soli possono consentire il controllo del giudice amministrativo sull´operato della Commissione esaminatrice.

12.3. In disparte la questione dei vizi di procedura, non evocati, la Commissione ha ritenuto che l´esposizione fatta dal candidato degli istituti in questione fosse:

a) confusa (tale giudizio non sembra contestato nell´appello);

b) così sommaria ("Non tratta controinteressato, tutela giurisdizionale") da essere equiparabile all´omessa trattazione e da ricadere quindi nella corrispondente fascia di voto 20 - 15, caratterizzata da "omessa o errata esposizione su aspetti fondamentali" e "mera trascrizione di testi normativi".

12.4. Si tratta di valutazioni di schietto merito, alle quali il privato, al di là delle parole, non sa opporre - né in primo grado, né in questo grado di appello - repliche convincenti.

12.5. Né, per la ragioni ora esposte, il giudizio della Commissione appare in alcun modo contraddittorio.

12.6. Il Collegio rileva che l´appello non insiste nel collegare il preteso vizio di motivazione alla sinteticità del giudizio (pag. 9).

13. Dalle considerazioni che precedono discende che l´appello è infondato e va perciò respinto, con conferma della sentenza impugnata.

14. Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell´art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più recenti, Cass. civ., sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso.

15. Considerata la natura della controversia, la novità delle questioni di fatto ad essa sottese e il suo carattere risalente, sussistono giustificati motivi per compensare fra le parti, a mente del combinato disposto degli artt. 26, co.1, c.p.a. e 92, co.2, c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull´appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l´effetto, conferma la sentenza impugnata.

Compensa fra le parti le spese del presente grado di appello.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2016 con l´intervento dei magistrati:

Vito Poli, Presidente

Nicola Russo, Consigliere

Raffaele Greco, Consigliere

Fabio Taormina, Consigliere

Giuseppe Castiglia, Consigliere, Estensore