Di Redazione su Venerdì, 15 Aprile 2016
Categoria: Giurisprudenza Consiglio di Stato

Procedura negoziata senza bando, legittimo ricorso e affidamento se servizio è essenziale

Il Consiglio di Stato, Sezione V, con Sentenza 22 marzo 2016 n. 1181, ha affermato la legittimità del ricorso al sistema della procedura negoziata senza pubblicazione del bando ai fini della stipula di un contratto per l´erogazione di lavori, forniture e servizi pubblici, e dell´affidamento alla impresa risultata aggiudicataria in gara pregressamente annullata, qualora sia documentata la necessità di un affidamento temporaneo di un servizio essenziale.
Il Collegio ha infatti ritenuto, nella fattispecie, che il Comune resistente avesse esplicitato in maniera chiara ed intelligibile le ragioni per cui aveva ritenuto di dover procedere all´annullamento della gara di appalto e di indirne una nuova, con decisione non manifestamente irragionevole, essendo finalizzata a conseguire un rilevante risparmio di spesa, sicché essa deve ritenersi legittimamente adottata in quanto l´esercizio della discrezionalità di cui è al riguardo titolare incontra i limiti tradizionali della rispondenza al perseguimento di uno specifico interesse pubblico e del rispetto dei principi di economicità ed efficienza della p.a., che inducono ad escludere la legittimità della rinnovazione dei provvedimenti già adottati solo in assenza di una specifica utilità in tal senso.
Inoltre, secondo Palazzo Spada, non era stata violata la par condicio tra i partecipanti alla gara, che presuppone la sussistenza della gara medesima, atteso che essa nel caso di specie era stata annullata.
In secondo luogo, quanto all´impugnazione del provvedimento con il quale il Comune aveva provveduto ad indire un nuovo esperimento di gara affidando poi in via temporanea il servizio alla ditta contro interessata, la Sezione ha rilevato che l´annullamento dell´aggiudicazione comporta la facoltà dell´Amministrazione di determinarsi nel modo ritenuto più opportuno per perseguire il pubblico interesse di natura economica e di non avvalersi degli atti della procedura espletata e di revocarli, con legittimità del provvedimento con cui abbia ritenuto opportuno rinnovare integralmente la gara (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 marzo 2002, n. 1367), dopo aver evidenziato la non convenienza di procedere all´aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente e l´opportunità di provvedere ad una rinnovata procedura al fine di ottenere un risparmio economico (Consiglio di Stato, III Sezione, 24 maggio 2013, n. 2838).
E´ quindi legittimo il ricorso al sistema della procedura negoziata senza pubblicazione del bando per la stipula di un contratto relativo a lavori, forniture e servizi pubblici, e al conseguente affidamento in favore della ditta risultata aggiudicataria in una precedente gara annullata, nel caso in cui sia necessario affidare temporaneamente un servizio di natura essenziale.
Per questo, nella fattispecie, non sono stati ritenuti lesi i principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell´azione amministrativa.
Segue Sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7027 del 2006, proposto da A.S. s.n.c., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Michele Troisi e Pasquale Amodio, con domicilio eletto presso lo studio dell´avvocato Barbara Balboni in Roma, Via Civitella D´Agliano, n. 22;

contro

Comune di Sanza, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall´avvocato Francesco Maldonato, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Via Augusto Aubry, n. 1;

Ditta A.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Campania - Sezione Staccata di Salerno, Sezione I, n. 00878/2006, resa tra le parti;

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto l´ atto di costituzione in giudizio del Comune di Sanza;

Vista la propria ordinanza 3 ottobre 2006 n. 5099;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore nell´udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2015 il Cons. Antonio Amicuzzi e nessuno essendo comparso per le parti;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

1.- Con ricorso al T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, la A.S. s.n.c ha chiesto l´annullamento della deliberazione della Giunta comunale del Comune di Sanza n. 91 del 27 settembre 2005, con la quale è stato disposto l´annullamento della gara per l´appalto del servizio di trasporto scolastico con accompagnatore per tre anni, indetta dal Servizio Ufficio Amministrativo con Det. n. 123 del 17 giugno 2005 e conclusasi con l´aggiudicazione a detta società della gara suddetta, nonché è stata fissata una nuova gara ed è stato affidato provvisoriamente e temporaneamente il servizio alla ditta P.A..

2.- Il T.A.R., con la sentenza in epigrafe indicata, ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività del suo deposito in data 22 dicembre 2005, oltre il termine dimidiato di 15 giorni previsto in materia a far data dalla consegna all´ufficiale giudiziario in data 6 dicembre 2005.

3.- Con il ricorso in appello in esame la A.S. s.n.c ha chiesto la riforma di detta sentenza e l´annullamento degli atti impugnati con il ricorso introduttivo del giudizio deducendo i seguenti motivi:

a) Error in iudicando. Violazione dell´art. 21 della L. n. 134 del 1970 in relazione all´art. 369 del c.p.c. ed alle decisioni interpretative della Corte Costituzionale n. 447 del 2002 e n. 154 del 2005. Violazione del principio di non contraddittorietà dell´ordinamento.

Erroneamente il primo giudice avrebbe ritenuto inammissibile il ricorso introduttivo per tardivo deposito dopo 15 giorni dalla data di consegna dell´atto all´ufficiale giudiziario, mentre il termine sarebbe decorso dalla data di ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario della notifica.

b) Error in iudicando. Violazione del principio di non contraddittorietà dell´ordinamento.

Sarebbe inconcepibile che la notificazione del ricorso al T.A.R. possa avere una regolamentazione diversa rispetto a quella del ricorso per cassazione.

c) Error in iudicando. Errata interpretazione dell´art. 23 della L. n. 1034 del 1970, come novellato dalla L. n. 205 del 2000.

La pendenza della lite amministrativa coinciderebbe con la data di deposito del ricorso e la proposizione di questo si attuerebbe mediante un´unica attività processuale che comprenderebbe tanto la notificazione quanto il deposito, sicché l´art. 23 della L. n. 1034 del 1971, laddove dispone che i termini processuali previsti sono ridotti della metà salvo quelli per la proposizione del ricorso, dovrebbe intendersi nel senso che anche il termine per il deposito del ricorso non sarebbe dimidiato.

d) fondatezza del ricorso di primo grado.

Con il provvedimento impugnato illegittimamente: a) sarebbe stato annullato il precedente procedimento di gara, della quale, dopo l´esclusione della controinteressata, la ricorrente era stata dichiarata legittima aggiudicataria; b) sarebbe stato indetto un nuovo procedimento, affidando provvisoriamente il servizio alla controinteressata.

4.- Con atto depositato il 30 settembre 2006 si è costituito in giudizio il Comune di Sanza, che ha dedotto l´infondatezza del gravame.

5.- Con ordinanza 3 ottobre 2006 n. 5099 la Sezione ha respinto la istanza di sospensione della sentenza impugnata.

6.- Alla pubblica udienza del 1 dicembre 205 il ricorso in appello è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da verbale di causa agli atti del giudizio.

7.- La Sezione ritiene che sia fondato il primo motivo d´appello, con il quale è stato dedotto che la tesi del primo giudice, che il ricorso introduttivo era stato tardivamente depositato dopo 15 giorni dalla data di consegna dell´atto all´ufficiale giudiziario, invece che dalla data del 12 dicembre 2005, di ricezione del plico raccomandato da parte del destinatario della notifica, sarebbe erronea ed in contrasto con la stessa decisione n. 5897 del 2003 richiamata nell´impugnata sentenza, oltre che con la sentenza della Corte costituzionale n. 447 del 2002 e con la successiva ordinanza n. 154 del 2005, nonché con quanto statuito dalla Corte di cassazione, con sentenza della Sez. III, n 11201 del 2003, con riguardo all´art. 369, comma 1, del c.p.c..

7.1.- Al riguardo ritiene il collegio che, fermo restano il principio che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante, al momento della consegna dell´atto all´ufficiale giudiziario, il termine per il deposito del ricorso cominci a decorrere non già dalla consegna dell´atto da parte del notificante all´ufficiale giudiziario, ma dall´avvenuta esecuzione dell´ultima delle notificazioni, che deve ritenersi perfezionata con il materiale ricevimento del plico da parte del suo destinatario (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 dicembre 2010, n. 8543, 29 dicembre 2009, n. 8833 e 19 aprile 2007 n. 1790; Consiglio di Stato, IV Sezione, 7 maggio 2007, n. 1959).

Con specifico riferimento al caso in cui il ricorso giurisdizionale sia stato notificato a mezzo del servizio postale, vale infatti il principio che, mentre ai fini del rispetto del termine per proporre l´impugnazione è sufficiente che il ricorso sia stato consegnato all´ufficiale giudiziario entro detto termine, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con la consegna del piego da parte dell´agente postale all´indirizzo del destinatario, ed è da tale data che devono farsi decorrere i termini per il deposito del ricorso, unitamente agli ulteriori atti prescritti dall´art. 21 della L. n. 1034 del 1971; aggiungasi che il ritardo nella restituzione dell´avviso di ricevimento non giustifica il tardivo deposito del ricorso ma consente solo di ritardare il deposito della prova dell´avvenuta notificazione (Consiglio di Stato, VI Sezione, 26 maggio 2011, n. 3150).

Anche la più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione è orientata nel senso che ai fini della verifica del tempestivo deposito del ricorso per cassazione, ex art. 369 cod. proc. civ., nel caso in cui la parte si sia avvalsa del servizio postale, assume rilievo, per il ricorrente, la data di consegna del plico all´ufficio postale, mentre il termine di venti giorni dall´ultima notificazione si calcola dalla data di ricezione dell´atto notificato alla parte contro cui il ricorso è proposto (Cassazione civile, III Sezione, 7 maggio 2014, n. 9861).

Nel caso di specie il ricorso introduttivo del giudizio era stato spedito in notifica da parte dell´Ufficiale giudiziario il 6 dicembre 2005 ma il piego raccomandato era stato ricevuto dalla parte controinteressata il 10 dicembre 2005 e dal Comune di Sanza in data 12 dicembre 2005; il ricorso è stato poi depositato presso la Segreteria del Tribunale in data 22 dicembre 2005 quindi tempestivamente nel termine dimidiato di quindici giorni dall´ultima notifica, secondo il condiviso orientamento giurisprudenziale sopra evidenziato.

Il ricorso di primo grado era quindi pienamente ammissibile.

8.- Le conclusioni in precedenza assunte comportano l´assorbimento del secondo e del terzo motivo di appello con i quali è stato rispettivamente dedotto che notificazione del ricorso al T.A.R. non potrebbe avere una regolamentazione diversa rispetto a quella del ricorso per cassazione e che l´art. 23 della L. n. 1034 del 1971 dovrebbe intendersi nel senso che non è dimidiato solo il termine per la proposizione del ricorso, ma anche quello per il deposito.

9.- L´annullamento della sentenza impugnata con cui era stato erroneamente dichiarato inammissibile il ricorso di primo grado comporta, per il principio devolutivo dell´appello, la disamina del quarto motivo di appello con il quale sono state riproposte le censure di primo grado non esaminate dal T.A.R. deducendone la fondatezza.

Con detto motivo è stato dedotto che con il provvedimento impugnato, adottato a meno di ventiquattro ore dalla Det. n. 182 del 26 settembre 2005 (di declaratoria di decadenza della ditta A.P.A. dall´aggiudicazione della gara de qua per carenza di requisiti), è stato annullato il precedente procedimento di gara, compresa detta determinazione, indicendone uno nuovo ed affidando provvisoriamente il servizio oggetto dell´appalto a detta ditta e non alla appellante, che era stata dichiarata legittima aggiudicataria della stessa.

Tale comportamento dell´Amministrazione dimostrerebbe che la graduatoria finale sarebbe stata "pilotata", mentre l´aggiudicazione della gara non avrebbe potuto esimersi dalle regole dettate dallo stesso Ente in sede di approvazione del bando di gara, con lesione dei principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell´azione amministrativa.

9.1.- Osserva in proposito il collegio che alla gara di cui trattasi avevano partecipato solo la A.S. s.n.c. (che aveva offerto una diminuzione rispetto alla base d´asta di circa 1´1%) e A.P.A. (che aveva offerto una diminuzione di circa il 30%), alla quale la gara era stata aggiudicata con Det. n. 151 del 2005 dal responsabile del Servizio amministrativo del Comune.

Dopo aver dichiarato la decadenza dell´aggiudicazione alla ditta A.P.A. (per essere stata iscritta nel ruolo dei gestori del servizio scolastico dopo il termine di scadenza del bando di gara), la Giunta comunale, con deliberazione n. 91 del 2005, ha ritenuto non più conveniente appaltare il servizio di trasporto scolastico alla ditta A.S. s.n.c., che aveva offerto un prezzo di molto maggiore rispetto a quello offerto dalla originaria aggiudicataria, e di procedere all´annullamento della gara, dando mandato al responsabile del Servizio amministrativo di effettuare un nuovo procedimento di gara sulla base di nuovi elementi ed indicazioni: cioè un prezzo a base d´asta inferiore ed una durata più breve del contratto. Ha quindi ritenuto, in attesa del completamento della nuova procedura di gara e al fine di assicurare il servizio all´utenza, di affidare provvisoriamente e temporaneamente lo stesso alla ditta A.P.A., che aveva presentato l´offerta economicamente più vantaggiosa ed era in possesso dei requisiti di legge.

La decisione deve ritenersi che fosse pienamente consentita, atteso che dopo l´espletamento di una gara di appalto e prima della stipula di un contratto con l´aggiudicataria, la stazione appaltante conserva tutte le facoltà di propria competenza, tra cui rientra la possibilità di revoca o di annullamento degli atti amministrativi emanati, in precedenza in presenza dei relativi presupposti, e il potere discrezionale, che al riguardo sia stato adeguatamente motivato, non è soggetto a controllo giurisdizionale di merito, salvo per manifesta irragionevolezza o errore di fatto.

Nella specie ritiene il collegio che il Comune di Sanza abbia esplicitato in maniera chiara ed intelligibile le ragioni per cui ha ritenuto di dover procedere all´annullamento della gara di appalto e di indirne una nuova, con decisione non manifestamente irragionevole, essendo finalizzata a conseguire un rilevante risparmio di spesa, sicché essa deve ritenersi legittimamente adottata in quanto l´esercizio della discrezionalità di cui è al riguardo titolare incontra i limiti tradizionali della rispondenza al perseguimento di uno specifico interesse pubblico e del rispetto dei principi di economicità ed efficienza della p.a., che inducono ad escludere la legittimità della rinnovazione dei provvedimenti già adottati solo in assenza di una specifica utilità in tal senso.

Né è stata violata la par condicio tra i partecipanti alla gara, che presuppone la sussistenza della gara medesima, atteso che essa nel caso di specie era stata annullata.

Quanto all´impugnazione del provvedimento con il quale il Comune ha provveduto ad indire un nuovo esperimento di gara e dell´affidamento in via temporanea del servizio alla ditta contro interessata, va rilevato che l´annullamento dell´aggiudicazione comporta la facoltà dell´Amministrazione determinarsi nel modo ritenuto più opportuno per perseguire il pubblico interesse di natura economica e di non avvalersi degli atti della procedura espletata e di revocarli, con legittimità del provvedimento con cui abbia ritenuto opportuno rinnovare integralmente la gara (Consiglio di Stato, V Sezione, 6 marzo 2002, n. 1367), dopo aver evidenziato la non convenienza di procedere all´aggiudicazione sulla base del capitolato predisposto precedentemente e l´opportunità di provvedere ad una rinnovata procedura al fine di ottenere un risparmio economico (Consiglio di Stato, III Sezione, 24 maggio 2013, n. 2838).

Va inoltre affermato che è legittimo il ricorso al sistema della procedura negoziata senza pubblicazione del bando per la stipula di un contratto relativo a lavori, forniture e servizi pubblici, e al conseguente affidamento in favore della ditta risultata aggiudicataria in una precedente gara annullata, nel caso in cui sia necessario affidare temporaneamente un servizio di natura essenziale.

Non risultano quindi lesi con i provvedimenti impugnati i principi di trasparenza, correttezza ed imparzialità dell´azione amministrativa.

Tanto comporta la impossibilità di accoglimento delle riproposte censure di merito ai provvedimenti impugnati con il ricorso di primo grado.

10.- L´appello deve essere conclusivamente solo parzialmente accolto con riguardo alla dedotta ammissibilità della proposizione del ricorso di primo grado, che, così come riproposto in appello, si è tuttavia rivelato infondato nel merito; pertanto, in parziale riforma della sentenza impugnata, va respinto il ricorso introduttivo del giudizio con diversa motivazione.

11.- Nella reciproca parziale soccombenza delle parti il collegio ravvisa eccezionali ragioni per compensare, ai sensi degli artt. 26, comma 1, del c.p.a. e 92, comma 2, del c.p.c., le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso introduttivo del giudizio con diversa motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall´autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2015 con l´intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere, Estensore

Doris Durante, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere