Di Redazione su Martedì, 05 Luglio 2016
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Procedimento disciplinare forense: la composizione del collegio giudicante non è immutabile

Lo ha precisato il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza del 24 settembre 2015 n. 149, pubblicata nel sito istituzionale del CNF il 17 giougno 2016.
In tema di procedimento disciplinare a carico di avvocati, ha in particolare stabilito il Consiglio, non integra nullita` alcuna il mutamento della composizione del Consiglio territoriale, poiche´ il principio dell´invariabilita` del Collegio giudicante, sancito dall´art. 473 c.p.c., e` applicabile, in base al richiamo dell´art. 63, comma 3, r.d. n. 37/1934, solo nel procedimento giurisdizionale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, organo giurisdizionale, e non puo` essere esteso, in mancanza di specifica norma, nel procedimento amministrativo dinanzi al Consiglio dell´Ordine, considerate la natura amministrativa del COA e la funzione amministrativa dell´attivita` svolta e del provvedimento adottato, essendo sufficiente che sia rispettato il quorum previsto per la validita` delle deliberazioni.
Inoltre, con la medesima decisione, il Consiglio ha disatteso la censura alla cui stregua la seduta collegiale sarebbe stata nulla in quanto era mancata nella verbalizzazione dell´adunanza il preliminare accertamento dell´avvenuta rituale convocazione di tutti i componenti del COA.
Ciò, sulla base della costante giurisprudenza del Consiglio, che con sentenza 06/06/2013 n. 87, ha avuto modo di ribadire che "In difetto di una specifica previsione normativa, la convocazione del Consiglio può essere effettuata con qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dello scopo né, ai fini della sua valida costituzione, occorre la precostituzione della prova dell´avvenuta convocazione di tutti i suoi membri quando, peraltro, essendo il Consiglio dell´Ordine un organo amministrativo imperfetto, la legge si limiti a stabilire la partecipazione di un numero minimo di componenti per la validità della seduta stessa".
Allo stesso modo, secondo Consiglio Nazionale Forense 7-5-2013 n. 72: "Il funzionamento del Consiglio dell´Ordine in sede deliberante si basa in via esclusiva sul principio del quorum, con la conseguenza che, l´eventuale vizio della convocazione risulta definitivamente sanato dalla partecipazione all´adunanza di un numero di Consiglieri sufficiente ad integrare l´organo".
Sentenza allegata