Inquadramento normativo: legge n. 118/1971; legge n. 18/80; legge n. 222/84;
Cosa sono: si tratta di prestazioni economiche, erogate a domanda, in favore di soggetti riconosciuti invalidi dalle competenti commissioni mediche istituite presso l'ASL.
Le prestazioni possono essere assistenziali – se per la loro erogazione si prescinde dalla sussistenza di un rapporto assicurativo o dal previo versamento di contributi – o previdenziali, qualora presuppongano la previa maturazione di determinati requisiti contributivi.
Presupposto comune a tutte le prestazione è il riconoscimento del soggetto quale invalido civile.
Invalidi civili: sono i cittadini affetti da minorazioni psico-fisiche congenite o acquisite, non dipendenti da cause di guerra, di servizio o di lavoro, che hanno subito una riduzione della capacità lavorativa non inferiore ad un terzo o, se minori di 18 anni, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età.
Prestazioni assistenziali: in merito a queste, non rileva avere versato o meno contribuzione in relazione ad attività lavorativa.
Sono erogate con carattere di continuità al soggetto che sia stato riconosciuto invalido con una percentuale di invalidità, indicata sul verbale di visita, pari o superiore almeno al 74%.
In particolare, in presenza degli altri requisiti indicati dalla legislazione di settore, con una invalidità pari o superiore al 74% (invalido civile parziale) si ha diritto al pagamento di un assegno mensile di assistenza.
Con una invalidità pari al 100% (invalido civile totale), in presenza degli altri requisiti indicati dalla legislazione di settore, si ha diritto al pagamento di una pensione di inabilità da invalidità; l'indennità di accompagnamento spetta qualora la competente Commissione sanitaria abbia accertato che l'interessato non sia in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o si trovi nell' impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
Assegno mensile di assistenza: spetta al soggetto di età compresa tra gli anni 18 e 66 e 7 mesi, con percentuale d'invalidità pari o superiore al 74%, che abbia un reddito personale annuo inferiore ad € 4.853,29.
L'assegno viene erogato per 13 mensilità e con importo pari ad euro € 282,55.
L'assegno mensile di assistenza è incompatibile con le prestazioni simili concesse per cause di servizio, lavoro o guerra, è incompatibile con le rendite INAIL e con altre pensioni di invalidità Inps.
Pensione di inabilità da invalidità: spetta al soggetto di età compresa tra gli anni 18 e 66 e 7 mesi, ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e che si trovi in stato di bisogno economico con un reddito personale annuo inferiore ad 16.664,36 euro.
La pensione viene erogata per 13 mensilità e con importo pari ad euro € 282,55.
La pensione è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, e con gli altri trattamenti pensionistici diretti come gli assegni ordinari d'invalidità e pensioni di inabilità; è compatibile altresì con l'eventuale attività lavorativa e spetta anche se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.
Indennità di accompagnamento: non richiede l'esistenza di specifici requisiti connessi all'età o al reddito; è concessa ai cittadini totalmente inabili (invalidità 100%) che, indipendentemente dall'età e dal reddito, non siano in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età.
L'indennità viene erogata per 12 mensilità e con importo pari ad euro € 516,35.
È incompatibile con le prestazioni simili erogate per cause di servizio, lavoro o guerra (salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole) e con l'indennità di frequenza; è compatibile con lo svolgimento di attività lavorativa, dipendente o autonoma; è cumulabile con la pensione di inabilità, con le pensioni e le indennità di accompagnamento per i ciechi totali o parziali (soggetti pluriminorati).
Assegno sociale sostitutivo dell'invalidità civile: al compimento di 66 anni e 7 mesi di età cessa la corresponsione dell'assegno mensile di assistenza o della pensione d'inabilità per invalidità e, in sostituzione, è concesso l'assegno sociale sostitutivo dell'importo pari a 368,91 euro al mese, maggiorabile sino a 453,00 € solo in presenza di determinati requisiti reddituali del pensionato o della coppia.
Anche all'invalido con percentuale pari o superiore al 74 % e reddito personale annuo inferiore ad € 4.853,29 è riconosciuto l'assegno sociale sostitutivo.
Indennità di frequenza scolastica: spetta all'invalido minore di anni 18 se è stata riconosciuta la condizione di "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età" ed è pari all'importo di euro 282,55.
Prestazioni previdenziali: in merito a queste, è indispensabile avere versato contribuzione in relazione ad attività lavorativa.
Sono erogate con carattere di continuità al soggetto che sia assolutamente e permanentemente impossibilitato a svolgere qualsiasi attività lavorativa (pensione di inabilità) o al soggetto la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale (assegno ordinario di invalidità).
Pensione di inabilità: è una prestazione previdenziale erogata ai soggetti che – oltre ad avere una infermità o difetto fisico o mentale che comporti l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa – abbiano maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.
È, inoltre, richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa o, in alternativa, la cancellazione dagli albi professionali e dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi, nonché la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.
La prestazione è calcolata, in linea generale, sulla base dei contributi effettivamente versati ed è reversibile ai superstiti.
Assegno ordinario di invalidità: è una prestazione previdenziale erogata ai soggetti – la cui capacità lavorativa è ridotta a meno di un terzo a causa di infermità fisica o mentale – che abbiano maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda; non è richiesta la cessazione dell'attività lavorativa.
La prestazione è calcolata, in linea generale, sulla base dei contributi effettivamente versati.
È compatibile con l'attività lavorativa ed ha validità triennale; dopo tre riconoscimenti consecutivi, l'assegno di invalidità è confermato automaticamente, ferme restando le facoltà di revisione.
L'assegno ordinario di invalidità, al compimento dell'età pensionabile e in presenza di tutti i requisiti, viene trasformato d'ufficio in pensione di vecchiaia.