Con l'ordinanza n. 41774 dello scorso 28 dicembre in materia di compensi legali, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha escluso che, in relazione ai crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, possa operare l'istituto della prescrizione presuntiva.
Si è difatti specificato che "In caso di crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento, non è possibile invocare la prescrizione presuntiva".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale, volta ad ottenere la liquidazione del compenso per l'incarico di difensore di fiducia svolto a favore di una donna ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un procedimento civile.
Il Tribunale di Bari, con decreto, respingeva la domanda di liquidazione dei compensi.
A seguito di opposizione, il Tribunale di Bari con ordinanza confermava il decreto impugnato, ritenendo corretto il rilievo d'ufficio della prescrizione presuntiva, avendo il legale agito per la liquidazione dei compensi a distanza di oltre tre anni dalla definizione del giudizio nel quale aveva svolto attività difensiva.
L'avvocato proponeva, quindi, ricorso in Cassazione eccependo violazione e/o falsa applicazione degli articoli 2956 e 2957 del codice civile, per aver il Tribunale reputato applicabile l'istituto della prescrizione presuntiva anche nei confronti dei crediti invocati verso lo Stato.
Secondo il ricorrente tale soluzione era da ritenersi del tutto incompatibile con le regole di contabilità pubblica, in quanto la ratio delle prescrizioni presuntive – fondata sulla circostanza che, in relazione a determinati rapporti quotidiani, il pagamento avvenga nell'immediato, potendosi quindi presumere l'avvenuto pagamento per il decorso del tempo – non si estende alle obbligazioni dello Stato, assoggettate a determinate formalità, anche per quanto attiene alla fase del pagamento.
La Cassazione condivide le doglianze sollevate.
La Corte ribadisce l'incompatibilità a monte tra l'eccezione di prescrizione presuntiva ed il credito vantato nei confronti di un'amministrazione dello Stato.
Difatti, la presunzione di pagamento prevista dagli articoli 2954, 2955 e 2956 del codice civile, va applicata solo a quei rapporti che si svolgono senza formalità, in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione né rilascio di quietanza scritta e non opera quando il diritto, di cui si chiede il pagamento, scaturisce da un contratto stipulato per iscritto.
Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte evidenzia come – essendo il credito vantato nei confronti del Ministero, sottoposto all'applicazione delle regole di contabilità pubblica e del regolamento di contabilità – i pagamenti dovevano essere improntati ad un rigido formalismo, sicché il pagamento in oggetto, essendo posto a carico del Ministero, non poteva prescindere dalla formale emissione di un mandato di pagamento.
Conseguentemente, il rigore formale imposto dalla normativa richiamata costituiva elemento idoneo ad escludere l'invocabilità della previsione di cui all' art. 2956 c.c., la cui ratio è incompatibile rispetto alle puntuali ed inderogabili prescrizioni di legge in materia di pagamento di debiti dello Stato.
In conclusione, la Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata, con rinvio, anche per le spese del giudizio, al Tribunale di Bari in persona di diverso magistrato.