Di Anna Sblendorio su Lunedì, 14 Febbraio 2022
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Precetto. La mancanza di procura costituisce irregolarità formale del precetto

Con sentenza n. 2991 dell'1/02/2022 la Corte di Cassazione ha affermato che "la circostanza che un precetto sia stato notificato da un avvocato che si assume sfornito di procura costituisce una "opposizione relativa alla regolarità formale del precetto", ai sensi del primo comma dell'art.617 c.p.c."

I fatti di causa.

Un condominio ha intimato precetto ad altro condominio sulla base di titolo esecutivo giudiziale, al fine di ottenere il pagamento di euro 4.191,47. Il condominio intimato ha proposto opposizione all'atto di precetto dinanzi al Giudice di pace sostenendo che l'avvocato del condominio intimante, che ha provveduto alla notifica del precetto, è privo di una valida procura, in quanto quest'ultima è stata conferita da un amministratore del condominio successivamente revocato.

Il Giudice di pace ha rigettato l'opposizione, con sentenza, avverso la quale il condominio soccombente ha proposto appello.

Il Tribunale, in sede d'appello, ha rigettato il gravame.

Conseguentemente parte soccombente ha impugnato con ricorso la sentenza d'appello dinanzi alla Corte di Cassazione.

La decisione della Corte di Cassazione

I giudici di legittimità hanno ritenuto superfluo esaminare i motivi di ricorso, in quanto hanno preliminarmente osservato che la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio ai sensi dell'art. 382 c.p.c. 

 La Corte ha, in particolare, evidenziato che:

Il Giudice di cui al richiamato art. 480, comma 3, c.p.c., potrebbe essere diverso da quello dell'esecuzione, ove questa non è iniziata, ma ratione materiae e a prescindere dal valore, il Giudice di pace non è mai competente. Infatti, in tali casi la competenza è del Tribunale.

Ne consegue che, nel caso di specie, la sentenza di primo grado, non poteva essere appellata, ma doveva essere impugnata con ricorso per cassazione in quanto pronunciata da un Giudice incompetente.

Pertanto il Tribunale, adito come giudice d'appello, ha pronunciato su un'impugnazione che non poteva essere proposta, incorrendo in una nullità processuale.

 Si tratta di nullità rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 382 c.p.c. Una nullità, questa, rilevabile:

Per quanto riguarda la questione relativa alle spese di giudizio, i giudici di legittimità hanno affermato che la cassazione senza rinvio della sentenza d'appello impone di provvedere sulle spese del giudizio di secondo grado a norma dell'art. 385 co.2 c.p.c. (cfr. Cass. Sez. 1 n. 15123/2014).

Pertanto, ritenendo inammissibile il ricorso e ritenendo che le spese del giudizio di legittimità debbano seguire il principio della soccombenza ai sensi dell'art. 385, comma 1, c.p.c., la Suprema Corte:

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