Di Elsa Sapienza su Lunedì, 03 Ottobre 2022
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Praticante avvocato? Non è possibile l’utilizzo sui biglietti da visita della scritta “studio legale”.

 La sentenza n. 90/2022 del Consiglio Nazionale Forense ha sottolineato che, il praticante avvocato non può ingenerare negli altri l'idea di essere già abilitato all'esercizio della professione forense, pertanto, non è possibile l'utilizzo della dicitura "studio legale" nei biglietti da visita o altrove.

Il caso emerge in quanto al COA di Napoli, viene presentato un esposto nei confronti di un dottore in giurisprudenza, nei cui confronti il CDD dispone la radiazione dal Registro dei Praticanti Avvocati.

Le cause: illecito deontologico previsto dall'art. 9, 35 n. 5 e 36 n. 1 C.D.F., in quanto nella carta intestata ometteva di usare per esteso il titolo Praticante Avvocato, utilizzando il titolo di "P. Avvocato" nonché il termine "Militare" riferito allo Studio Legale, senza avere conseguito la relativa specializzazione.

 Alla luce della grave condizione di incompatibilità del dottore, il CDD conferma la sanzione della radiazione dal registro dei Praticanti.

La difesa del praticante avvocato presso il CNF si basa sull'affermazione che, la dicitura utilizzata sul biglietto da visita era riconducibile ad un errore commesso in buona fede da parte del predetto, mentre l'utilizzo della dicitura "Studio legale Militare" derivava dalla circostanza che l'incolpato si occupava specificamente, anche nel proprio tempo libero, di risolvere problematiche personali e familiari dei colleghi di forza armata.

La decisione del CNF è la sospensione per sei mesi al posto della radiazione, in quanto, relativamente alla questione dei biglietti da visita, la condotta del dottore non può ritenersi giustificata, come sostenuto dalla difesa, sulla scorta della circostanza che l'utilizzo dicitura "P. Avvocato" sia derivata da un mero errore materiale, commesso in buona fede. 

 Infatti, l'obbligo di diligenza cui è sottoposto il praticante avvocato ai sensi degli artt. 2, comma 2 e 9 CDF, impone di controllare diligentemente anche la propria carta intestata, prima di farne uso verso il pubblico, come rilevato dal CDD di Napoli nel provvedimento impugnato.

Allo stesso modo costituisce un illecito utilizzare la dicitura "Studio legale Militare" nei biglietti da visita e nella propria carta intestata.
Infatti, tale dicitura ingenera negli altri la falsa convinzione di avere rapporti professionali con un soggetto abilitato ad esercitare la professione forense, induce il cliente a pensare erroneamente che il dottore abbia un titolo che nella realtà non possiede.

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