Di Redazione su Sabato, 07 Maggio 2016
Categoria: Avvocatura, Ordini e Professioni

Praticantato Avvocati, possibile anche in ufficio giudiziario: ecco come

Il 2 maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (G.U.R.S. n. 101) il decreto n. 58 del 2 maggio 2016 del Ministero della Giustizia recante "Regolamento recante disciplina dell´attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari".
Il regolamento entrerà in vigore tra pochi giorni, il 17 maggio 2016.
L´atto cconsente, dettandone la disciplina, il tirocinio dei praticanti Avvocati presso un Ufficio Giudiziario.
Per essere ammesso al tirocinio presso l´ufficio giudiziario il praticante deve possedere i seguenti requisiti:
- iscrizione nel registro dei praticanti avvocati di cui all´articolo 41, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
- possesso dei requisiti di onorabilità di cui all´articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30gennaio 1941, n. 12;
- avere svolto il tirocinio di cui all´articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
I requisiti predetti devono essere dal candidato interamente posseduti alla data di inoltro della domanda: non possono quindi essere posseduti parzialmente o essere riferiti a periodi ancora in corso.
Gli uffici giudiziari nei quali è possibile svolgere il tirocinio sono quelli compresi entro il circondario del tribunale nel quale ha sede il Consiglio dell´Ordine cui è iscritto il praticante avvocato. I predetti uffici sono responsabili della sua formazione, dal momento che essa, secondo quanto stabilito dal decreto, deve risultare conforme ad un progetto formativo elaborato dai capi degli uffici d´intesa con il Consiglio dell´ordine.
Il praticantato in questione ha un limite temporale fissato in dodici mesi e contempla il mutamento dell´ufficio, all´unica condizione che la permanenza in ciascuno non sia inferiore a sei mesi.
Gli Uffici nei quali può essere svolto il praticantato sono: la Corte di cassazione, la procura generale presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, le procure generali presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici e i tribunali di sorveglianza, i tribunali per i minorenni, le procure della Repubblica presso i tribunali ordinari e presso il tribunale per i minorenni, la Corte dei conti, la procura generale presso la Corte dei conti, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti, le procure regionali della Corte dei conti, le Commissioni tributarie nonché il Consiglio di Stato e i tribunali amministrativi regionali.
Le domande per l´ammissione devono recare:
a) il punteggio di laurea;
b) la media riportata negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto
diritto amministrativo;
c) i dati relativi all´avvocato presso il quale il praticante ha già svolto il periodo di tirocinio di cui all´articolo 41, comma 7, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 e quelli relativi allo studio legale di cui l´avvocato fa parte;
d) ogni altro requisito di professionalità ritenuto rilevante.
Si allega il decreto