Di Rosalba Sblendorio su Giovedì, 15 Febbraio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Plagio di un´opera, quando è responsabile anche la galleria d´arte?

La Suprema Corte di Cassazione con sentenza n. 2039 del 26 gennaio 2018, ha stabilito che, nei casi di plagio di un´opera d´arte, la galleria d´arte risponde dei danni, a titolo di colpa, in solido con l´autore del plagio stesso. E ciò in considerazione del fatto che il comportamento della galleria d´arte, in tali casi, viola il dovere fondamentale di diligenza qualificata richiesto dall´art. 1176, secondo comma, c.c. nell´adempimento delle obbligazioni inerenti all´esercizio di un´attività professionale. La Suprema Corte, nella fattispecie in esame, innanzitutto, chiarisce che si ha plagio ogniqualvolta si riproduce in parte o in toto gli elementi creativi di un´opera altrui, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma (art. 171 Legge n. 633/1941).
Perché un´opera possa essere considerata plagiata è necessario prendere in considerazione non l´idea creativa in sé, ma la forma in cui tale idea viene espressa. In buona sostanza, l´idea ispiratrice per due autori può essere identica, ciò che deve differenziarsi è il modo in cui quell´idea prende forma nelle opere dei due artisti.
Infatti, ogni opera deve presentare tratti che caratterizzano la tecnica d´arte del suo autore tanto da renderla differente da quella realizzata da altro artista.
In concreto, alla luce del ragionamento dei giudici di legittimità, i principi guida da seguire ai fini di una valutazione di plagio possono essere sintetizzati nel modo seguente:
  • un´opera costituisce plagio di un´altra se presenta in modo pedissequo gli stessi elementi essenziali che caratterizzano la forma espressiva dell´arte dell´opera plagiata;
  • la valutazione degli elementi essenziali tra le due opere deve essere complessiva, sintetica e non analitica e da tale valutazione devono emergere elementi precisi e significativi del tipo di tecnica imitata.
Tornando al caso in esame, le opere dell´artista oggetto di contestazione, vendute da una galleria d´arte, sono state ritenute dalla Suprema Corte plagio delle opere di un altro artista in quanto, applicando i principi su richiamati, i due tipi di opere sono risultate praticamente sovrapponibili. E ciò in considerazione del fatto che gli elementi essenziali della tecnica artistica dell´opera plagiata, peraltro conosciuta nell´ambiente, è risultata identica a quella adottata dall´autore che ha posto in essere il plagio. I giudici di legittimità, una volta accertata la condotta illecita dell´autore del plagio, continuano il loro iter logico-giuridico, esaminando il comportamento assunto, nella vicenda in esame, dalla galleria d´arte che ha venduto e esposto le opere del predetto autore. A parere della Corte di Cassazione, anche la galleria d´arte è da reputarsi responsabile. Ma vediamo perché. L´art. 64 del Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. n.42/2004) stabilisce che "chiunque esercita l´attività di vendita al pubblico, di esposizione a fini di commercio o di intermediazione finalizzata alla vendita di opere di pittura, di scultura, di grafica ovvero di oggetti d´antichità o di interesse storico od archeologico, o comunque abitualmente vende le opere o gli oggetti medesimi, ha l´obbligo di consegnare all´acquirente la documentazione che ne attesti l´autenticità o almeno la probabile attribuzione e la provenienza delle opere medesime [...]". Da tanto emerge che l´attività di una galleria d´arte, rientrando nell´ambito di questo tipo di attività, si profila come professionale. Con l´ovvia conseguenza che la diligenza richiesta ad una galleria d´arte nel momento in cui riceve l´incarico di vendere un´opera non è ordinaria, ma specifica e tipica di quella richiesta ad un professionista che agisce nel suo settore di riferimento (art. 1176, secondo comma, c.c.). La galleria d´arte, pertanto, nel caso di specie, avrebbe dovuto mettere in atto tutte quelle attività dirette ad accertare che le opere messe in vendita fossero originali e non plagio di opere altrui. E ciò ancor più laddove si consideri che le opere plagiate sono state realizzate da un artista famoso con uno stile conosciuto nell´ambiente. E´ evidente, pertanto, che la galleria d´arte, ha commesso un errore, che avrebbe potuto evitare, agendo in modo più diligente. Ne consegue che, la venditrice-galleria d´arte, seppur in buona fede, ha violato il dovere di diligenza professionale di cui all´art. 1176, secondo comma, c.c., così concorrendo, a titolo di colpa, nella violazione dei diritti morali e patrimoniali dell´autore dell´opera plagiata. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, dunque, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dalla galleria d´arte e ha confermato la sentenza della Corte d´Appello.


Rosalba Sblendorio, autrice di questo articolo, si è laureata presso l´Università degli Studi di Bari nell´anno 2001 e ha conseguito l´abilitazione alla professione di avvocato nell´anno 2004. E´ iscritta all´Ordine degli Avvocati di Bari. Ha già pubblicato su questo sito i seguenti articoli: "Associazione pesca sportiva, SC chiarisce quando ha legittimazione attiva in giudizi a tutela ambiente" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Associazione-di-pesca-sportiva-il-no-della-Cassazione-alla-legittimazione-attiva-nei-giudizi.htm; "Utilizzazione abusiva acqua pubblica: l´illecito resta anche se è pendente il procedimento di sanatoria" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Utilizzazione-abusiva-acqua-pubblica-l-illecito-resta-anche-se-e-pendente-il-procedimento-di-1.htm; "Riproduzione di una foto: è possibile se non c´è consegna del negativo o di altro mezzo di riproduzione?"http://www.avvocatirandogurrieri.it/Riproduzione-di-una-foto-e-possibile-se-non-c-e-consegna-del-negativo-o-di-altro-mezzo-di.htm; "Chi risponde dei danni causati da autoarticolato? La soluzione della Cassazione" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Sinistro-autoarticolato-causa-danni-SC-responsabili-solidalmente-proprietario-motrice-e-rimorchio.htm; "Punti su patente, Cassazione: nessun obbligo di comunicazione ad utente in caso di variazioni" http://www.avvocatirandogurrieri.it/Punti-su-patente-Cassazione-nessun-obbligo-di-comunicazione-ad-utente-in-caso-di-variazioni.htm, "Concorrenza sleale: il fallimento della società convenuta non fa venir meno la condotta illecita", https://www.avvocatirandogurrieri.it/Concorrenza-sleale-il-fallimento-della-societa-convenuta-non-fa-venir-meno-la-condotta-illecita.htm.