Inquadramento normativo: art. 543 e seguenti c.p.c..
Pignoramento presso terzi: è la procedura attraverso la quale pignorare il conto corrente; l'atto di pignoramento presso terzi va notificato al terzo e al debitore a norma degli artt. 137 ss c.p.c.
Focus: quando a procedere a pignoramento è Equitalia (oggi, Agenzia delle Entrate Riscossione), ai sensi dell'art. 72 bis del D.P.R. n. 602/1973, l'ente impositore può rivolgere la propria richiesta di pagamento direttamente al terzo, senza informare il debitore e senza la necessità di procedere alla notifica dell'atto di pignoramento e alla successiva iscrizione della causa in tribunale.
Dal momento della richiesta, le somme sono immediatamente bloccate per essere poi definitivamente accreditate all'esattore qualora entro 60 giorni dalla richiesta il debitore non paghi. Il debitore può bloccare il pignoramento del conto corrente tramite una richiesta di rateazione: con la dimostrazione del versamento della prima rata il conto viene sbloccato.
Valgono i limiti sui crediti assolutamente o relativamente impignorabili; questa procedura è inutilizzabile se il conto sia cointestato.
Obblighi della banca: la banca, nel termine di dieci giorni, è tenuta a dichiarare, tramite raccomandata o posta elettronica certificata, le somme già in suo possesso e anche quelle successivamente dovute al correntista.
Si parla di "Dichiarazione negativa da parte della Banca" quando la stessa comunica al creditore che il suo credito non può trovare soddisfazione (perché il debitore non ha mai avuto un conto corrente presso quella Banca o perché, se un conto è aperto, il saldo è negativo o pari a 0 o è totalmente vincolato da un precedente pignoramento o da sequestro).
In caso di dichiarazione positiva, la banca, è obbligata a vincolare il conto corrente per una somma pari all'importo per cui si procede, aumentato della metà; ove mai ignorasse questo dovere, gli atti di disposizione sarebbero totalmente inefficaci nei riguardi del creditore procedente.
Effetti del pignoramento: ricevuto il pignoramento, la banca è tenuta a bloccare la parte di conto corrente pignorata, la quale non può essere movimentata dal suo titolare (il debitore non può, quindi, prelevare o utilizzare le somme pignorate - ad esempio facendo bonifici o emettendo assegni – né può spostare le predette somme su altri conti).
Il conto resta pignorato (con conseguente indisponibilità dell'importo oggetto della procedura) sino all'assegnazione delle somme al creditore: durante tale periodo, se il credito è superiore al saldo del conto, tutti i bonifici o versamenti di somme che verranno eseguite sul conto saranno trattenuti dalla banca fino a concorrenza della somma pignorata; se il credito è inferiore al saldo del conto, la parte eccedente del deposito potrà essere ancora utilizzata dal debitore.
Focus: il decesso del debitore non sblocca il conto corrente pignorato; gli eredi, infatti, diventano destinatari dell'esecuzione forzata.
Quanto può essere pignorato: per effetto del pignoramento, non va vincolata l'intera somma di cui il terzo risulta a debito (con conseguente indisponibilità dell'intero conto corrente), ma la sola quota pari al credito per il quale il soggetto pignorante ha agito in via esecutiva (ovvero il credito per cui si agisce aumentato fino alla metà). Pertanto, la parte eccedente il credito per cui si agisce in via esecutiva, non essendo bloccato, può essere oggetto qualsiasi operazione economica.
Limiti: se sul conto intestato al debitore vengono accreditate delle somme limitatamente pignorabili (quali quelle dovute a titolo di stipendio, salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, nonché quelle da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza) bisogna distinguere a seconda che l'accredito sia o meno antecedente al pignoramento. Se è antecedente, le somme potranno essere pignorate per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, mentre, se l'accredito è contestuale o successivo al pignoramento, esse potranno essere pignorate nella misura autorizzata dal giudice, in ogni caso non oltre il quinto. Se il pignoramento supera tutti i predetti limiti, la parte eccedente è inefficace (art. 545 c.p.c.).
Apertura di credito: in caso di apertura di credito, il margine disponibile – ovvero le somme che la Banca ha accordato in termini di mera disponibilità, ma che non sono utilizzate dal cliente alla data della notifica dell'atto – non possono essere pignorate, neanche qualora il credito vantato sia superiore da quanto presente sul conto.
Nel caso in cui il debitore abbia utilizzato le somme messe a disposizione dalla banca, eventuali versamenti effettuati dal titolare del conto corrente non saranno pignorabili, essendo finalizzati a rimpinguare la provvista: in tal caso la banca, essendo il saldo negativo, renderà una dichiarazione negativa; al contempo, sarà opportuno che l'istituto bancario non consenta al cliente operazioni in uscita dal conto, sino alla data effettiva dell'udienza, al fine di evitare contestazioni da parte del creditore procedente.
Compensazione: se tra il debitore e la banca maturano reciproci crediti, tali poi da poter essere estinti per compensazione (totale o parziale), opera l'art. 2917 c.c.; pertanto, se la compensazione si verifica successivamente alla notifica dell'atto di pignoramento, la stessa non ha effetto in pregiudizio del creditore.
Assegni bancari: qualora il debitore esecutato emetta un assegno prima del pignoramento, ma lo stesso venga portato all'incasso dopo la notifica del pignoramento, se l'assegno rimane scoperto – perché sono state vincolate, per effetto del pignoramento, tutte le somme presenti sul conto del debitore – allora sarà protestato.
Qualora sia il debitore esecutato a portare all'incasso un assegno, la somma derivante dall'assegno sarà certamente pignorabile se la notifica del pignoramento sia intervenuta quando si sia reso già disponibile l'importo sul conto.
Invece, nel caso di assegno bancario consegnato per 1′ incasso dal debitore alla banca, ma non ancora reso disponibile sul suo conto, la provvista solo contabilmente accreditata sul conto del debitore esecutato è di per sé impignorabile, non rappresentando certo essa un credito del cliente verso la banca. Tuttavia la giurisprudenza (Cass. 25 giugno 1994, n. 6206) ammette il pignoramento, sul presupposto che sia possibile effettuarlo su un credito sottoposto a condizione (essendo sufficiente che il credito pignorato sia suscettibile di una futura capacità satisfattiva).
Pluralità di conti correnti: è ammesso il pignoramento contemporaneo di più rapporti di conto corrente intestati al debitore; parte della giurisprudenza (Tribunale Torino, ordinanza del 7.11.2016) ammette il pignoramento di tutti i conti del debitore, anche qualora, così facendo, il pignoramento dovesse risultare eccessivo o sproporzionato rispetto all'ammontare del credito.
Conto cointestato: in tal caso, ai sensi degli artt. 1854 e 1298 c.c., le somme presenti nel deposito si presumono di ciascuno cointestatario in misura uguale con la conseguenza che, in caso di pignoramento nei confronti di uno solo dei due cointestatari, non potrà procedersi a pignorare le somme presenti sul conto in maniera eccedente la misura del 50%, previa divisione delle somme stesse. Tuttavia, essendo l'equa divisione delle somme cointestate sancita per presunzione, ciascuno dei titolari può dimostrare che le somme depositate sono da dividersi in maniera diversa.
Assegnazione delle somme: a partire da questo momento, che segna anche la fine dell'esecuzione e del correlativo pignoramento, il conto corrente è sbloccato e il correntista è libero di utilizzare le somme, anche nel caso in cui il creditore non abbia soddisfatto l'intero credito vantato.
Come sbloccare il conto corrente: se non sono state ancora assegnate le somme, per sbloccare il conto è necessario che – a seguito di una fondata opposizione da parte del debitore o del terzo – il giudice dell'esecuzione ritenga doveroso sospendere il pignoramento.
In alternativa, la banca può sbloccare il conto se perviene una rinuncia espressa da parte del creditore: in tal caso, che spesso si verifica quando il debitore e il creditore pervengono ad una definizione stragiudiziale della lite, se il creditore non ha iscritto a ruolo la causa è sufficiente presentare alla banca la mera dichiarazione di rinuncia del creditore procedente; diversamente, se la causa è iscritta al ruolo, la banca deve acquisire una copia dell'ordinanza di estinzione del processo esecutivo, accompagnata dalla certificazione che ne attesti la definitività.