Tra le varie norme emanate per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, il decreto Cura Italia ha emanato una serie di disposizioni che impattano sul settore giudiziario, prevedendo, sino al 30 ottobre, la sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa.
In particolare, l'art. 54 ter del d.l. 18/2020, convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, dispone la sospensione per la durata di sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare, di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile, che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore.
Il Tribunale di Bari, sezione delle esecuzioni immobiliari – a fronte del contenuto testuale e della potenziale ampiezza dell'ambito applicativo dell'art. 54 ter, tale da determinare una varietà di opzioni interpretative predicabili – ha fornito utili indicazioni operative, al fine di fornire criteri interpretativi uniformi, volti a semplificare e agevolare l'applicazione della su citata disposizione legislativa.
La sospensione delle procedure esecutive immobiliari ha inizio il 30 aprile 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto Cura Italia) e termina il 30 ottobre 2020.
Si tratta di sospensione disposta direttamente dalla legge e che non dipende da un provvedimento espresso del G.E., sicché non è rinunciabile, né disponibile, neppure per accordo delle parti; resta ferma la facoltà dell'esecutato di presentare istanza di sospensione ai sensi della norma, così come spetta comunque agli Esperti stimatori, ai Professionisti delegati e ai Custodi giudiziari segnalare tempestivamente la circostanza che l'esecuzione ha ad oggetto, in tutto o in parte, un immobile costituente la casa principale di abitazione del debitore; la segnalazione può essere fatta con apposita nota, da depositare nel fascicolo telematico dell'esecuzione immobiliare.
Il giudice dell'esecuzione, nel dare atto dell'assoggettamento dell'esecuzione alla sospensione ex lege, può provvedere ex ante in ordine alla riattivazione del processo esecutivo alla scadenza del periodo di sospensione previsto, fissando la nuova udienza di comparizione delle parti per una data successiva al 30 ottobre 2020 e disponendo che l'attività esecutiva extra udienza riprenda a partire dal 31 ottobre 2020, senza che sia necessaria alcuna istanza di parte o degli Ausiliari per la riattivazione del processo esecutivo da parte del GE.
Sotto il profilo soggettivo, la sospensione ex art. 54 ter riguarda le procedure in cui il debitore esecutato aveva, da solo o con suoi congiunti, la dimora principale nell'immobile assoggettato all'esecuzione sia al momento del pignoramento, sia alla data del 30 aprile 2020; è fuori dall'ambito applicativo della norma il caso in cui l'immobile pignorato costituiva la dimora principale non del debitore esecutato, ma esclusivamente di persone diverse dallo stesso, ancorché a questi legate da rapporti di parentela o di coniugio.
Ferme restando le suindicate condizioni soggettive, la sospensione riguarda le procedure in cui il compendio pignorato sia costituito, in tutto o in parte, dall'abitazione principale del debitore, ovvero l'immobile avente destinazione stabile, effettiva e durevole a dimora abituale del medesimo, con esclusione di tutti gli immobili collegati all'abitazione (quali box-auto o locali deposito) idonei ad essere autonomamente venduti o individuati come lotti separati: in tali casi l'esecuzione resta sospesa relativamente al solo immobile costituente l'abitazione principale del debitore e prosegue per gli altri beni.
La sospensione ha ad oggetto qualunque attività o adempimento (di udienza o extra udienza) del processo esecutivo; sono altresì inclusi nella sospensione tutti gli adempimenti e le attività aventi contenuto esecutivo ovvero funzionali all'espropriazione forzata (ad esempio, la stima, la conversione del pignoramento, l'assegnazione e la vendita, gli accessi all'immobile per le visite, gli avvisi di vendita e la pubblicità legale, l'emissione del decreto di trasferimento, la liberazione dell'immobile ordinata dal G.E).
Sono invece esclusi dalla sospensione tutti gli adempimenti e le attività privi di contenuto esecutivo ovvero non strettamente funzionali all'espropriazione forzata (ad esempio, la custodia giudiziaria dell'immobile pignorato, la presentazione da parte degli Ausiliari delle istanze di liquidazione delle competenze maturate prima dell'inizio della sospensione, il compimento da parte del Professionista delegato delle formalità relative al decreto di trasferimento già emesso, la formazione, l'approvazione e l'attuazione del progetto di distribuzione del ricavato della vendita dell'immobile pignorato, laddove sia divenuto definitivo il relativo trasferimento); il creditore procedente, anche durante il periodo di sospensione, può porre in essere gli adempimenti di cui è onerato (quali, il deposito dell'istanza di vendita, della documentazione ipocatastale e delle relative integrazioni), così come gli altri creditori possono spiegare intervento nella procedura esecutiva sospesa.
Durante l'intero corso della sospensione, non decorrono i termini posti a carico degli Ausiliari, delle parti e dell'aggiudicatario, ivi inclusi i termini previsti per il versamento del saldo del prezzo.
La sospensione ai sensi dell'art. 54 ter non si cumula con l'eventuale sospensione dell'esecuzione in atto per diversa causa (ad esempio, sospensione ex art. 624 c.p.c., sospensione concordata ex art. 624 bis c.p.c., sospensione ex art. 600 c.p.c.); nel caso che la sospensione per altra causa venga meno anteriormente al 30 ottobre 2020, si attiva automaticamente fino a tale ultima data la sospensione ex art. 54 ter.