Di Rosalia Ruggieri su Giovedì, 16 Luglio 2020
Categoria: Edilizia e Urbanistica

Piano urbanistico: il rigetto delle osservazioni dei privati deve essere adeguatamente motivato

Con la sentenza n. 1237 dello scorso 29 giugno, la II sezione del Tar Lombardia, ha confermato l'illegittimità di una deliberazione comunale con cui un'amministrazione, nell'adottare un P.G.T., non dava conto dell'avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti attraverso l'esame delle osservazioni pervenute.

Si è difatti precisato che "il rigetto delle osservazioni deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell'adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali".

Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, i proprietari di un terreno adibito a giardino e attraversato da una strada consortile avente le caratteristiche di un sentiero pedonale, chiedevano al Comune di poterne modificare, a proprie spese, il tracciato, allo scopo di spostarlo sul limitare del fondo. 

 Dopo alcuni pareri favorevoli, il Sindaco del Comune rigettava l'istanza e il provvedimento veniva impugnato con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica. Nelle more della decisione del predetto contenzioso, con deliberazione consiliare, il Comune adottava un nuovo P.G.T. nel quale il tracciato del sentiero veniva modificato assecondando le aspettative dei proprietari i quali, nel presentare le proprie osservazioni, si mostravano pienamente favorevoli alla nuova pianificazione.

Con successiva deliberazione consiliare, veniva approvato un nuovo P.G.T., che riportava il tracciato del sentiero alla posizione originaria, respingendo le osservazioni favorevoli allo spostamento: a sostegno di tale nuova deliberazione, il Comune evidenziava come, in ragione della pendenza di un ricorso avente ad oggetto il corretto posizionamento di tale percorso stradale, non si poteva mutare la posizione originaria della strada.

Ricorrendo al Tar, i proprietari censuravano la deliberazione del Consiglio comunale, rilevando l'illegittimità della motivazione addotta per respingere le loro osservazioni: il diniego, infatti, senza minimamente riscontrare adeguatamente le osservazioni presentate dai cittadini, verteva unicamente sulla pendenza di un ricorso al Presidente della Repubblica avente ad oggetto il corretto posizionamento di tale percorso stradale.

Il Tar condivide la censura rilevata.

 La sentenza in commento richiama la propria consolidata giurisprudenza secondo cui gli atti del Piano diventano inefficaci in casi di violazione dell'obbligo – stabilito nella seconda parte dell'art. 13, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005 – di decidere sulle osservazioni presentate dai cittadini.

La sanzione dell'inefficacia del Piano è una conseguenza della mancata valutazione delle osservazioni pervenute, posto che le osservazioni presentate dai privati nei confronti di un piano regolatore in itinere sono finalizzate a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in modo che l'Amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento che devono presiedere all'esercizio dell'azione amministrativa.

Ne deriva che il rigetto delle osservazioni deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell'adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali.

Con specifico riferimento al caso di specie, le osservazioni al P.R.G. presentate dai ricorrenti sono state respinte con una formula di mero stile che ha posto nell'assoluta impossibilità di acclarare se l'Amministrazione ne avesse effettivamente valutato il rilievo e, quindi, si fosse determinata a respingerlo ai fini del pubblico interesse.

Alla luce di tanto, il Tar accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla, il provvedimento impugnato, con condanna del Comune al pagamento delle spese di giudizio.

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