Con la sentenza n. 1894 dello scorso 13 novembre, la II sezione del Tar Calabria, ha annullato il provvedimento di diniego di un permesso di costruire, accogliendo il ricorso della proprietaria secondo cui essendo decorso il termine di formazione del silenzio-assenso, sulla domanda di permesso di costruire doveva intendersi formato il titolo abilitativo tacito.
Si è difatti specificato che "al procedimento di rilascio del permesso di costruire è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, senza che sia stato opposto motivato diniego, salve eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001.".
Il caso sottoposto all'attenzione del Tar prende avvio dalla presentazione di una richiesta di permesso di costruire per la demolizione/ricostruzione ed ampliamento di un fabbricato di proprietà di una società; successivamente alla presentazione dell'istanza, l'Ente locale chiedeva all'esponente l'integrazione di alcuni documenti, sospendendo il procedimento in attesa della relativa produzione.
Ottemperata la richiesta di integrazione documentale, la proprietaria chiedeva, senza ottenere riscontro, il ritiro del permesso di costruire sicché agiva ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sull'istanza presentata per la quantificazione del contributo di costruzione e degli oneri di urbanizzazione, relativi al permesso di costruire tacitamente formatosi in base all'art. 20 D.P.R. n. 380/2001.
Il Comune, resistendo in giudizio, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, attesa l'adozione di un provvedimento espresso di diniego: secondo l'ente pubblico il rigetto ben si giustificava sull'assunto che la volumetria da realizzare non era conforme ai limiti previsti dalla L.R. n. 21/2010, successiva al momento di presentazione della richiesta di rilascio del titolo abilitativo.
Per mezzo di motivi aggiunti, l'esponente chiedeva l'annullamento, previa sospensione, della citata determinazione di diniego, sostenendone l'illegittimità in quanto si era già formato il provvedimento tacito di rilascio del titolo edilizio.
Il Tar condivide le difese mosse dalla ricorrente con i motivi aggiunti.
In merito all'azione contro il silenzio, il Collegio Amministrativo ravvisa l'inammissibilità della stessa, essendo stata esperita in una materia – quella degli oneri concessori – che afferisce ad un'obbligazione legale, concernente diritti soggettivi, e che rientra quindi nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo; di contro, per pacifica giurisprudenza, l'azione avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione è esperibile innanzi al giudice amministrativo solo a tutela di posizioni di interesse legittimo, implicanti l'esercizio in via autoritativa di una potestà pubblica, e non se l'inerzia è serbata a fronte di un'istanza avanzata per il riconoscimento di un diritto soggettivo.
In merito all'azione di annullamento proposta con motivi aggiunti, il Tar ricorda che al procedimento di rilascio del permesso di costruire è applicabile la disciplina del silenzio-assenso, sicché, una volta inutilmente decorso il termine per la definizione del procedimento di rilascio del titolo edilizio, pari a 90 o 100 giorni (ossia 60 giorni per la conclusione dell'istruttoria più 30 o, in caso di preavviso di rigetto, 40 giorni per la determinazione finale), senza che sia stato opposto motivato diniego, salve eventuali sospensioni dovute a modifiche progettuali od interruzioni dovute ad integrazioni documentali, sulla domanda di permesso di costruire deve intendersi formato il titolo abilitativo tacito, ai sensi dell'art. 20, comma 8, D.P.R. n. 380/2001.
Con specifico riferimento al caso di specie, nel giorno di adozione del provvedimento di rigetto era già ampiamente decorso - dal giorno di presentazione dell'ultima integrazione documentale - il termine di formazione del silenzio-assenso, non essendo emerse circostanze tali (quali l'esistenza di vincoli ambientali, paesaggistici e culturali sull'area, o l'adozione di una motivata risoluzione del responsabile del procedimento di particolare complessità dell'affare) da giustificare il raddoppio dei termini.
In ragione di tanto, è da considerarsi illegittimo il provvedimento di diniego emesso dal Comune dopo la formazione del silenzio- assenso sulla richiesta del permesso di costruire; in siffatte ipotesi, infatti, l'unica strada percorribile dall'Ente Comunale è quella di emanare un provvedimento di ritiro in autotutela, ove sussistano gli altri presupposti richiesti per l'adozione di atti di secondo grado, da accertarsi con le stesse forme e con le stesse modalità procedimentali previste per l'adozione dell'atto da annullare.
In conclusione il Tar dichiara inammissibile il ricorso principale, accoglie i motivi aggiunti e, per l'effetto, annulla il provvedimento di diniego del permesso di costruire; in virtù della reciproca soccombenza tra la parti, dispone la compensazione delle spese di lite.