Con la decisione n. 18056 dello scorso 5 luglio, la III sezione civile della Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla domanda di un lavoratore che, a seguito di un sinistro stradale, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali subiti e connessi alla perdita della capacità da lavoro, ha respinto la domanda del danneggiato, che non aveva provato quale fosse il reddito percepito al momento del sinistro.
Si è, pertanto, statuito che "colui il quale assume che, in conseguenza d'un fatto illecito, ha perduto in tutto od in parte il proprio reddito da lavoro, ha l'onere di provare non solo l'esistenza del danno, ma anche il suo ammontare (ovvero, l'ammontare del reddito percepito): in mancanza di tale prova, il giudice non è tenuto a ricorrere al criterio del triplo dell'assegno sociale, essendo tale criterio alternativo, in quanto dettato dalla legge per disciplinare i casi in cui la vittima non abbia un reddito".
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dalla verificazione di un tragico sinistro stradale tra un autobus e un autoveicolo, all'interno del quale viaggiavano, quali terzi trasportati, una coppia di coniugi con i loro figli minori.
In conseguenza dell'urto, verificatosi per colpa – pari all'80 % - del conducente dell'autoveicolo, si verificava il decesso dei due bambini e della loro mamma, mentre il padre subiva importanti lesioni personali.
Quest'ultimo, adite le vie legali, chiedeva, che la compagnia assicuratrice responsabile venisse condannata al risarcimento del danno patrimoniale subito, consistente nella perdita di capacità da lavoro.
I giudici di merito rigettavano la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da perdita della capacità di lavoro, sul presupposto che l'uomo non avesse provato l'entità del reddito percepito al momento dell'infortunio.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il danneggiato, deducendo nullità della motivazione della sentenza impugnata, in quanto, a suo dire, irrazionale, contraddittoria e tautologica.
In particolare, il ricorrente evidenziava come, nel corso del giudizio, aveva provveduto al deposito della certificazione previdenziale e di una lettera del datore di lavoro attestante la sua qualifica di operaio; dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio era altresì emerso che a causa del triplice lutto familiare aveva patito una grave sindrome neurologica ("disturbo depressivo maggiore").
Nonostante la dimostrazione di siffatte circostanze – che avrebbe dovuto portare la Corte di Appello a far ricorso alla prova presuntiva per liquidare il danno patrimoniale da perdita del reddito da lavoro, ovvero applicare il criterio del triplo dell'assegno sociale – il ricorrente evidenziava come la sentenza impugnata avesse apoditticamente e tautologicamente ritenuto che non fosse stata provata la perdita della capacità di lavoro, così evitando di ricorrere ad uno dei summenzionati criteri ai fini del risarcimento del danno.
La Cassazione non condivide le doglianze del ricorrente.
Gli Ermellini premettono che la motivazione della sentenza impugnata, nella parte in cui ha escluso che l'attore avesse dimostrato il proprio reddito, è limpida, ineccepibile e coerentemente argomentata.
In punto di diritto si precisa che colui il quale assume che, in conseguenza d'un fatto illecito, ha perduto in tutto od in parte il proprio reddito da lavoro, ha l'onere di provare non solo l'esistenza del danno, ma anche il suo ammontare (ovvero, nel caso di perdita della capacità lavorativa, quale fosse il reddito percepito): in mancanza di tale prova, a poco serve invocare l'indiscussa esistenza tanto d'una invalidità permanente, quanto della sua derivazione causale dal fatto illecito.
In relazione al caso di specie, il ricorrente non è stato mai in grado di indicare quale fosse davvero il suo reddito e non può dirsi che la motivazione della sentenza – sol perché il giudice di merito non abbia fatto ricorso alla prova presuntiva od al criterio sussidiario del triplo dell'assegno sociale – sia "tautologica".
Difatti, si ha tautologia quando una affermazione non faccia che replicare nel predicato quanto già detto nel soggetto; diversamente, non si ha tautologia qualora si affermi che la domanda va rigettata perché non vi è prova d'un fatto fondativo della domanda (ovvero, la misura del reddito perduto dalla vittima), in quanto, in tal caso, la causa (mancanza di prova) e l'effetto (rigetto della domanda) non si identificano.
Alla luce di tanto, evidenziato che la sentenza non sia viziata da nullità, come sostenuto dal ricorrente, gli Ermellini specificano che esula dal perimetro del sindacato di legittimità stabilire se sia stata corretta o meno la valutazione con cui il giudice di merito abbia escluso la sussistenza della prova del reddito percepito dalla vittima.
Difatti, la scelta del giudice di merito di fare o non fare ricorso alla prova presuntiva è insindacabile in sede di legittimità; né si era tenuti a ricorrere al criterio del triplo dell'assegno sociale, essendo tale criterio alternativo, in quanto dettato dalla legge per disciplinare i casi in cui la vittima non abbia un reddito (e non certo "residuale", volto a sopperire alle negligenze istruttorie delle parti o dei loro procuratori).
Alla luce di siffatte contingenze, la Cassazione rigetta il ricorso.