Riferimenti normativi: Art. 2 D. lgs.n.546/1992
Focus: Se a causa della ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza il contribuente ha subito un danno da svalutazione monetaria dinanzi a quale giudice (tributario o ordinario) potrà esercitare azione per risarcimento del danno? La Corte di Cassazione si è pronunciata sulla questione con la recente sentenza n.37445 del 21 dicembre 2022.
Il caso: Una società s.r.l. dopo avere ottenuto in ritardo dall'Agenzia delle Entrate il rimborso IVA, per gli anni 2010 e 2011, ricorreva dinanzi al giudice ordinario contro l'Agenzia delle Entrate per ottenere la condanna dell'Erario al pagamento degli interessi e dell'eventuale maggior danno da svalutazione monetaria, ex art. 1224, c.2, c.c., conseguente alla ritardata restituzione dell'imposta pagata in eccedenza. Il Tribunale accoglieva parzialmente la domanda proposta dalla società, condannando l'Agenzia delle Entrate al risarcimento del danno. L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza dinanzi alla Corte di Appello che, accogliendo l'appello, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto alla domanda proposta dalla società contribuente. La società contribuente, di conseguenza, ricorreva in Cassazione per violazione dell'art. 2 del D.lgs. n.546/1992, secondo cui "appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio". Sulla base di ciò, la ricorrente evidenziava che il giudice di seconde cure aveva erroneamente ritenuto che fosse competente, nel caso di specie, il giudice tributario, senza tener conto del fatto che la richiesta di risarcimento per maggior danno da svalutazione monetaria non era accessoria al rapporto tributario, essendosi quest'ultimo totalmente definito per effetto del rimborso di imposta da parte dell'Amministrazione.
Deduceva, perciò, nel ricorso che la richiesta risarcitoria per maggior danno doveva rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario. La Suprema Corte ha esaminato la questione prendendo in considerazione il fatto che l'Amministrazione aveva spontaneamente versato il rimborso alla società contribuente, sebbene con ritardo rispetto al termine previsto dalla disciplina di settore (artt. 30 e 38-bis d.P.R. n.633/1972), liquidando alla società contribuente anche gli interessi legali. Al ricevimento della somma rimborsata la società si era rivolta al giudice ordinario per il maggior danno subito, sostenendo di non essere stata adeguatamente compensata dalla corresponsione degli interessi e di aver dovuto sostenere, in relazione al protrarsi del ritardo, ingenti costi nell'attivazione di un credito. Ciò premesso, la Corte di Cassazione ha richiamato l'art. 2 del D.lgs. n.546/1992 evidenziando che, per effetto della modifica apportata dall'art. 12 della legge finanziaria del 2002 (l. 28 dicembre 2001, n. 448), la norma ha ampliato la giurisdizione tributaria a tutte le controversie aventi ad oggetto "i tributi di ogni genere e specie", comprendendo anche ulteriori questioni, quali quelle relative alle sanzioni amministrative, agli interessi "e ad ogni altro accessorio". Di contro, però, l'art. 1 del D.P.R. n.636/1972 che prevede la giurisdizione del giudice tributario, in ragione di specifiche tipologie di tributi e/o di controversie, non specifica nulla circa le questioni afferenti gli interessi e ogni altro accessorio.
Sulla base di tali norme, la Corte ha ritenuto che l'art.1 del predetto D.P.R. n.636/1972, per i tributi ha affidato la tutela giurisdizionale del contribuente, in via esclusiva, alla giurisdizione delle Commissioni tributarie (ora Corti di giustizia tributaria), senza lasciar spazio ad altre giurisdizioni. Per quanto riguarda, invece, il maggior danno da svalutazione monetaria, la giurisprudenza delle Sezioni Unite della stessa Corte ha subito un'evoluzione. Infatti, se inizialmente si affermava che la richiesta rientrasse nella giurisdizione del giudice ordinario, tale orientamento è stato, poi, univocamente superato dalla più recente giurisprudenza delle stesse Sezioni Unite. Essa ha stabilmente riconosciuto che, ancor prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, d.lgs. n.546/1992, rientrassero nella competenza del giudice tributario non soltanto le questioni attinenti all'esistenza e all'entità dell'obbligazione tributaria o dell'obbligazione da rimborso di tributi indebitamente pagati, ma anche tutte le pretese risarcitorie ad esse correlate, comprese quelle di risarcimento del danno da svalutazione monetaria verificatasi nelle more dell'adempimento (Cass. sent. n.16871/2007). Ciò anche "in forza del principio di concentrazione della tutela giurisdizionale, caratterizzante l'attuale sviluppo dell'ordinamento pure in materia tributaria" (cfr. Cass. S.U., n.5990/2017). Tale indirizzo giurisprudenziale, però, secondo i giudici di legittimità, non poteva estendersi al caso di specie perché l'Amministrazione ha adempiuto spontaneamente alla prestazione connessa alla richiesta di credito d'imposta. Pertanto, poiché il contribuente aveva ricevuto il pagamento del credito d'imposta sia pure in ritardo, non sussistendo a monte alcuna lite tributaria, la controversia relativa al maggior danno da ritardo non poteva essere considerata attratta, quale "accessorio" della pretesa principale, dalla giurisdizione del giudice tributario. Pertanto, trattandosi di un'obbligazione risarcitoria necessariamente riservata alla cognizione del giudice ordinario, il ricorso è stato accolto e la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione.