Con Circolare numero 50 del 17.3.2016, l´INPS ha fornito indicazioni e chiarimenti sulle nuove disposizioni in materia di salvaguardia pensionistica (c.d. Settima salvaguardia).
L´oggetto era stato già esaminato dall´Istituto con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016, con la quale erano state fornite le prime indicazioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) riguardanti le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla c.d. Settima salvaguardia, nonché la modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.
Le categorie di lavoratori salvaguardati
La Circolare stabilisce che, innanzitutto, sono destinatari dei benefici i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art. 1, comma 265, lettera a)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.300 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Stante la lettera della norma i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia possono essere individuati in funzione degli accordi, della data di licenziamento e del periodo di fruizione delle prestazioni.
Un ulteriore gruppo interessato dal provvedimento è quello dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, comma 265, lettera b)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 9.000 unità.
Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all´articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Un terzo gruppo è costituito dai lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 1, comma 265, lett. c)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità.
Si tratta dei lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all´articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Un quarto gruppo interessato è quello dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 1, comma 265, lett. d)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all´articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell´articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Il quinto gruppo facente parte della platea è costituito dai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art. 1, comma 265, lett. e)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 3.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.
Monitoraggio delle domande di pensione
L’articolo 1, comma 268, della legge n. 208 del 2015 prevede che l´INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per la sola categoria di cui all´art. 1, comma 265, lettera d) (genitori in congedo) continua a trovare applicazione il criterio adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr. messaggio n. 13343 del 2012, punto 2.6.1, messaggio n. 522 del 2013, punto 1.2.2 e messaggio n. 8881 del 2014, punto 2.4).
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, del medesimo art. 1, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.
Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti
Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano da parte dei soggetti interessati richieste di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, la Circolare demanda alle Sedi il compito di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici della salvaguardia in argomento.
Quanto sopra, in attesa dell’acquisizione delle istanze di accesso al beneficio da parte dell’Inps per le categorie dei soggetti collocati in mobilità o in trattamento speciale edile e dei prosecutori volontari.
Caselle di posta elettronica
Infine, i quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla casella di posta elettronica, priva di rilevanza esterna, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
L´INPS fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.
In allegato: Circolare
L´oggetto era stato già esaminato dall´Istituto con la circolare n. 1 dell’8 gennaio 2016, con la quale erano state fornite le prime indicazioni per l’applicazione dell’articolo 1, commi da 263 a 270, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) riguardanti le tipologie di lavoratori ed i criteri di ammissione alla c.d. Settima salvaguardia, nonché la modalità ed il termine di presentazione delle istanze di accesso al beneficio della salvaguardia.
Le categorie di lavoratori salvaguardati
La Circolare stabilisce che, innanzitutto, sono destinatari dei benefici i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile (art. 1, comma 265, lettera a)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.300 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori collocati in mobilità ordinaria o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge n. 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451.
Stante la lettera della norma i lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale di disoccupazione per l’edilizia possono essere individuati in funzione degli accordi, della data di licenziamento e del periodo di fruizione delle prestazioni.
Un ulteriore gruppo interessato dal provvedimento è quello dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione (art. 1, comma 265, lettera b)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 9.000 unità.
Si tratta dei lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all´articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Un terzo gruppo è costituito dai lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro (art. 1, comma 265, lett. c)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità.
Si tratta dei lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all´articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
Un quarto gruppo interessato è quello dei lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave (art. 1, comma 265, lett. d)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all´articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell´articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Il quinto gruppo facente parte della platea è costituito dai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro (art. 1, comma 265, lett. e)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 3.000 unità.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.
Monitoraggio delle domande di pensione
L’articolo 1, comma 268, della legge n. 208 del 2015 prevede che l´INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per la sola categoria di cui all´art. 1, comma 265, lettera d) (genitori in congedo) continua a trovare applicazione il criterio adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr. messaggio n. 13343 del 2012, punto 2.6.1, messaggio n. 522 del 2013, punto 1.2.2 e messaggio n. 8881 del 2014, punto 2.4).
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, del medesimo art. 1, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.
Attività propedeutiche alla verifica del diritto a cura delle Sedi territoriali competenti
Per quanto riguarda i comportamenti da adottare qualora pervengano da parte dei soggetti interessati richieste di accesso alla salvaguardia o richieste di appuntamento presso lo Sportello Amico, la Circolare demanda alle Sedi il compito di svolgere tutte le attività propedeutiche (es. sistemazione conto assicurativo, ecc.) alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni per il riconoscimento del diritto ai benefici della salvaguardia in argomento.
Quanto sopra, in attesa dell’acquisizione delle istanze di accesso al beneficio da parte dell’Inps per le categorie dei soggetti collocati in mobilità o in trattamento speciale edile e dei prosecutori volontari.
Caselle di posta elettronica
Infine, i quesiti di carattere normativo e/o tecnico attinenti l’applicazione delle disposizioni in oggetto devono essere inoltrati, esclusivamente per il tramite delle strutture regionali, alla casella di posta elettronica, priva di rilevanza esterna, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
L´INPS fa presente che sarà fornito riscontro ai soli quesiti inoltrati nel rispetto delle indicazioni di cui sopra.
In allegato: Circolare
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