Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 10 Agosto 2018
Categoria: Il caso del giorno 2018-2019 - handicap

Pensione di inabilità per invalidi civili: quando spetta e come richiederla

 Inquadramento normativo: art. 12 legge 30 marzo 1971 n.118.

Cosa è: è una prestazione economica, pagata dall'Inps ed erogata a domanda, in favore dei soggetti di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi ai quali sia riconosciuta una inabilità lavorativa totale (100%) e permanente (invalidi totali) e che si trovano in stato di bisogno economico.

Si tratta di una prestazione assistenziale, ovvero viene erogata a prescindere dalla sussistenza di un rapporto assicurativo o dal previo versamento di contributi.

Viene corrisposta per 13 mensilità ed è esente da IRPEF.

Requisiti: spetta a chi:

- è stato riconosciuto totalmente e permanentemente inabile (100%);

- è in stato di bisogno economico;

- ha una età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi;

- è cittadino italiano.

In alternativa al requisito della cittadinanza italiana, la provvidenza economica è riconosciuta anche, alternativamente, al:

- cittadino straniero comunitario iscritto all'anagrafe del comune di residenza;

- cittadino straniero extracomunitario in possesso del permesso di soggiorno di almeno un anno (articolo 41 Testo unico immigrazione);

- soggetto con residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.

Stato di bisogno economico: è necessario avere un reddito non superiore alle soglie previste annualmente dalla legge; per il 2018 il limite di reddito è pari a 16.664,36 euro.

Ai fini dell'accertamento del requisito reddituale, in sede di prima liquidazione si considerano i redditi dell'anno in corso dichiarati dall'interessato in via presuntiva. Per gli anni successivi si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell'anno solare di riferimento, mentre per le altre tipologie di redditi gli importi percepiti negli anni precedenti.

 Focus: se al soggetto sia stata riconosciuta una percentuale d'invalidità pari o superiore al 74% ed abbia un reddito personale annuo inferiore ad € 4.853,29, in presenza di tutti gli altri requisiti sopra elencati, viene erogato un assegno mensile di assistenza, per 13 mensilità e di importo pari ad euro € 282,55.

Trattamento economico: l'importo della pensione di inabilità per invalidi viene stabilito annualmente con apposito decreto ed è corrisposto per 13 mensilità; per il 2018 è pari ad euro 282,55.

La misura della pensione, in condizioni particolari di reddito, può essere incrementata da un importo mensile stabilito dalla legge (maggiorazione).

Procedura per il riconoscimento: per ottenere la prestazione è necessario il riconoscimento dell'invalidità, previo accertamento medico legale e rilascio del verbale sanitario.

A tal fine, è necessario acquisire dal medico di base il certificato medico introduttivo (validità 90 giorni) con il codice allegato, da inserire nella domanda di accertamento sanitario che deve essere inoltrata all'INPS per via telematica, anche ricorrendo all'assistenza di un Patronato.

La Commissione medica ASL convoca l'interessato alla visita medica mediante lettera raccomandata, nella quale sono indicati il giorno e il luogo prestabiliti; se il soggetto è impossibilitato per motivi di salute a recarsi alla visita medica, può richiedersi una visita domiciliare.

La Commissione, effettuati i controlli sanitari ed espresso il proprio giudizio medico legale, stabilisce la percentuale d'invalidità riportando l'esito su un verbale che viene inviato al domicilio del ricorrente.

Ricevuto il verbale con il riconoscimento della minorazione, il cittadino deve presentare il modulo AP70 per la concessione delle prestazioni economiche, anche tramite gli enti di patronato.

Per i soggetti con patologie oncologiche è previsto un accertamento accelerato dell'invalidità civile che deve essere effettuato dall'apposita commissione medica entro quindici giorni dalla domanda dell'interessato. L'accertamento può riguardare una inabilità grave ma temporanea, che necessita di immediate forme di tutela utili soprattutto nella fase iniziale della malattia.

Decorrenza: l'accompagnamento viene corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o, eccezionalmente, dalla data indicata dalle commissioni sanitarie nel verbale di riconoscimento dell'invalidità civile inviato dall'Istituto.

 Compatibilità: è compatibile con le prestazioni erogate a titolo di invalidità per causa di guerra, di lavoro o di servizio, e con gli altri trattamenti pensionistici diretti come gli assegni ordinari d'invalidità e pensioni di inabilità.

La pensione è compatibile con l'eventuale attività lavorativa e spetta anche se l'invalido è ricoverato in un istituto pubblico che provvede al suo sostentamento.

Reversibilità: la pensione d'inabilità non è reversibile, salvo il diritti degli eredi a percepire i ratei già maturati alla data della morte dell'avente diritto.

Invalidi ultra sessantasettenni: al compimento di 66 anni e 7 mesi di età cessa la corresponsione della pensione d'inabilità per invalidità e in sostituzione è concesso l'assegno sociale sostitutivo dell'importo pari a 368,91 euro al mese maggiorabile sino a 453,00 € solo in presenza di determinati requisiti reddituali del pensionato o della coppia.

Anche all'invalido con percentuale pari o superiore al 74 % e reddito personale annuo inferiore ad € 4.853,29 è riconosciuto l'assegno sociale sostitutivo.

Invalido minore di anni 18: spetta l'indennità di frequenza scolastica dell'importo pari ad euro 282,55 se è stata riconosciuta la condizione di "minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell'età".

Pensione di inabilità: è disciplinata dalla legge 222/84 e, a differenza della pensione di inabilità per invalidi civili, è una prestazione previdenziale erogata ai soggetti che – oltre ad avere una infermità o difetto fisico o mentale che comporti l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativaabbiano maturato almeno 260 contributi settimanali (cinque anni di contribuzione e assicurazione) di cui 156 (tre anni di contribuzione e assicurazione) nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda.

È, inoltre, richiesta la cessazione di qualsiasi tipo di attività lavorativa o, in alternativa, la cancellazione dagli albi professionali e dagli elenchi degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi, nonché la rinuncia ai trattamenti a carico dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e a ogni altro trattamento sostitutivo o integrativo della retribuzione.

La prestazione è calcolata, in linea generale, sulla base dei contributi effettivamente versati ed è reversibile ai superstiti.

Accompagnamento: a differenza della pensione di inabilità per invalidi civili, l'accompagnamento non richiede l'esistenza di specifici requisiti connessi all'età o al reddito; è, infatti, concessa ai cittadini totalmente inabili (invalidità 100%) che, indipendentemente dall'età e dal reddito, non siano in grado di deambulare o di svolgere autonomamente gli atti quotidiani della vita tipici dell'età.

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