Di Redazione su Sabato, 27 Gennaio 2018
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Pattinatore investito in area di parcheggio. Cassazione: c´è concorso di colpa

Con sentenza n 2342/18, depositata il 19 Gennaio, la IV sez. Penale della Corte di Cassazione applica il divieto di circolazione stradale con i pattini anche alle aree di parcheggio.
In un´area di parcheggio di Pescara, una donna a bordo della sua autovettura, investiva una ragazzina che pattinava.
Condannata per lesioni personali colpose dal Giudice di Pace, il quale affermava che "l´art. 190 comma 8 del Codice della strada fa divieto di pattinaggio solo sulla carreggiata delle strade che, a mente dell´art. 3 c. 1 n. 7), è la parte di strada destinata allo scorrimento dei veicoli e come tale distinta dall´ area di parcheggio, ove non è previsto alcun specifico divieto di pattinaggio dal Cds.") proponeva ricorso in Cassazione, lamentando la violazione degli articoli 590 c.p. e 190 del Codice della strada.

La ragazza infatti, veniva investita mentre pattinava non in un´area di parcheggio, come sostenuto dal Giudice, bensì in una zona destinata solo al transito dei veicoli, quindi in verità poco idonea e opportuna, anzi vietata, per scorrazzare spensieratamente sui pattini. E ancora, il tamponamento non era avvenuto a causa della manovra dell´imputata che avrebbe investito la pattinatrice, quanto piuttosto quest´ultima urtava contro la parte posteriore della macchina in movimento.
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, come di seguito motivandolo.
La sentenza impugnata, nella parte in cui si legge che svolgere pattinaggio all´ interno dell´area di parcheggio è attività legittima, è invero, viziata.
Ai sensi dell´art. 190 comma 8 del c.d.s. "la circolazione mediante tavole, pattini o altri acceleratori di andatura è vietata sulle carreggiate delle strade". Ai sensi del successivo comma "È vietato effettuare sulle carreggiate giochi, allenamenti e manifestazioni sportive non autorizzate. Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti".

Il parcheggio, recita l´art. 3, comma 1, n. 34, c.d.s., è "un´area o un´infrastruttura fuori dalla carreggiata destinata alla sosta dei veicoli", a cui possono accedere sia veicoli che pedoni.
I rischi che motivano il divieto di transito di acceleratori di velocità nelle carreggiate e nei siti destinati ai pedoni, possono verificarsi parimenti nelle aree di parcheggio, ragion per cui anche in tali zone va applicato il divieto di pattinaggio.
Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto configurato il concorso di colpa della ragazza in quanto, al momento dell´urto con la macchina stava pattinando nella zona di parcheggio, violando la norma citata, ricreando in pieno i rischi che la stessa tenta di fugare.

Confermando inoltre, la Corte, la carenza sul piano probatorio della sentenza di merito, la annullava con rinvio al Giudice di Pace per un nuovo esame.







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