Di Rosalba Sblendorio su Lunedì, 08 Marzo 2021
Categoria: Il caso del giorno da 9/2019

Patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento: quando è ammessa la prova testimoniale?

Inquadramento normativo: Art. 2722 c.c.

Limiti alla prova testimoniale su patti aggiunti o contrari: La prova per testimoni non è ammessa se ha per oggetto patti aggiunti o contrari al contenuto di un documento, per i quali si alleghi che la stipulazione è stata anteriore o contemporanea (art. 2722 c.c.).

Le modifiche e le integrazioni dei contratti scritti: I contratti devono essere modificati con la stessa forma utilizzata per la loro conclusione. Se, pertanto, le parti modificano o integrano un contratto scritto, dette modifiche o integrazioni devono necessariamente avvenire per iscritto e ciò in quanto vige il divieto di provare per testimoni patti aggiuntivi e modificativi di accordi scritti (Cass., nn. 12039/2000, 9867/2000, richiamate da Tribunale Piacenza, sentenza 19 maggio 2020).

Quando non opera il divieto di prova testimoniale su patti aggiunti o contrari? Il divieto in questione non opera quando la prova testimoniale:

Quando può essere eccepita l'inammissibilità della prova testimoniale ex art. 2722 c.c.? L'inammissibilità della prova testimoniale [...] derivando non da ragioni di ordine pubblico processuale, quanto dall'esigenza di tutelare interessi di natura privata, non può essere rilevata d'ufficio, ma deve essere eccepita dalla parte interessata, prima dell'ammissione del mezzo istruttorio; qualora, peraltro, nonostante l'eccezione d'inammissibilità, la prova sia stata egualmente espletata, è onere della parte interessata eccepirne la nullità, nella prima istanza o difesa successiva all'atto, o alla notizia di esso, ai sensi dell'art. 157, comma 2, c.p.c., l'una eccezione, quella d'inammissibilità, non dovendo essere confusa con l'altra, quella di nullità, né potendo a essa sovrapporsi, perché la prima eccezione opera "ex ante", per impedire un atto invalido, mentre la seconda agisce "ex post", per evitare che i suoi effetti si consolidino (Cass. n. 21443/2013, richiamata da Tribunale Frosinone, sentenza 14 agosto 2019). 

Casistica: Si ritiene che: