Di Carmela Patrizia Spadaro su Giovedì, 17 Settembre 2020
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Civile

Patrocinio a spese dello Stato e diniego protezione umanitaria

Riferimenti normativi: D.P.R.n.115/2002 - D.Lgs.n.251/2007- D.Lgs.n.25/2008.

Focus: Il patrocinio a spese dello Stato è previsto dal nostro ordinamento per coloro che versano in situazioni di particolare vulnerabilità e vogliono iniziare una causa. Possono richiedere di essere ammessi a tale beneficio sia i cittadini italiani che gli stranieri richiedenti asilo. Nel caso in cui l'istanza di patrocinio a spese dello Stato venga rigettata, dinanzi a quale organo giurisdizionale si può impugnare il diniego della stessa? La Corte di Cassazione, alla quale si è rivolto un richiedente protezione umanitaria a fronte del diniego di rinnovo della domanda di protezione internazionale, si è pronunciata, con Ordinanza n.24111 del 27 settembre 2019, anche in merito al rifiuto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Principi generali: Il Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. 30 maggio 2002 n.115) contiene disposizioni generali sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale, civile, amministrativo, contabile e tributario. L'art.74 del citato Testo Unico assicura al cittadino la difesa a spese dello Stato in presenza di insufficienti redditi necessari per sostenere le spese legali e in presenza di una valutazione di non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere. Sebbene l'art. 74 faccia espressamente riferimento al solo cittadino, la norma va letta in combinato disposto con il successivo art. 119 che equipara espressamente al cittadino italiano lo straniero regolarmente soggiornante al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo da instaurare e l'apolide. A tal fine anche lo straniero richiedente la protezione internazionale, per la peculiarità della sua condizione giuridica, deve essere sempre considerato regolarmente soggiornante sino all'adozione di una decisione definitiva sulla sua richiesta. Decisione quest'ultima che compete ad una Commissione territoriale composta dai funzionari del Ministero dell'Interno e dal rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR).

Tutte le decisioni adottate dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché quelle della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, relative alla revoca o alla cessazione della protezione internazionale riconosciuta, sono impugnabili ai sensi dell'art.35 del D.Lgs. n.25/2008. Alla luce di quanto sopra esposto, il richiedente protezione internazionale può beneficiare del patrocinio gratuito se ne fa richiesta con istanza scritta, se la sua pretesa non risulti "manifestamente infondata" (art. 74, c. 2, D.P.R.n.115/02), se è in possesso delle condizioni reddituali richieste (art. 76 e 77 D.P.R. n. 115/02) o di una dichiarazione sostitutiva di certificazione dei redditi nel caso in cui non possa produrre la certificazione consolare attestante i redditi prodotti all'estero (art. 78, 79 e 122 D.P.R. n. 115/02). Avverso il provvedimento della Commissione territoriale che, all'esito del procedimento amministrativo, abbia totalmente respinto la domanda di protezione o che abbia riconosciuto allo straniero la sola protezione sussidiaria, l'interessato può opporsi con ricorso, ex art. 35, c. 1, D.Lgs.n. 25/2008, dinanzi al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte d'Appello in cui ha sede la commissione territoriale. Oppure può ricorrere dinanzi al Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello in cui ha sede il centro di accoglienza per i richiedenti asilo o il centro di identificazione ed espulsione, se al momento della domanda avanzata in sede amministrativa lo straniero fosse stato accolto o trattenuto in uno di tali centri previsti dagli artt. 20 e 21 del D.Lgs.n. 25/2008. L'istanza per l'ammissione al patrocinio gratuito dovrà essere inoltrata, in via anticipata e provvisoria, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del luogo in cui si instaurerà la causa e può essere riproposta dinanzi al Giudice competente (art.126, c. 3, D.P.R. n. 115/02).

Il caso, giunto all'esame della Suprema Corte, è scaturito dal diniego della domanda di protezione internazionale o umanitaria, da parte della competente Commissione territoriale, e dal successivo rigetto del ricorso di opposizione al predetto diniego da parte del Tribunale che, nel provvedimento impugnato, ha evidenziato come il ricorrente non avesse addotto alcun motivo per la concessione dello status di rifugiato. Il ricorrente, in vista della proposizione del ricorso per Cassazione, ha chiesto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Consiglio dell'Ordine ha dichiarato inammissibile l'istanza avvertendo il ricorrente che l'istanza medesima poteva essere proposta al magistrato competente per il giudizio, ai sensi dell'art.126 del T.U. delle spese di giustizia. Conseguentemente, il ricorrente ha rinnovato la richiesta di patrocinio gratuito dinanzi alla Corte di Cassazione. Quest'ultima si è pronunciata ritenendo inammissibile il ricorso, sia in merito al diniego di rinnovo di protezione internazionale sia relativamente all'istanza di gratuito patrocinio, affermando che la decisione sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato compete solo al giudice di merito e mai alla Corte di Cassazione. A tal proposito ha richiamato il disposto dell'art. 126, terzo comma, del D.P.R.n.115/2002, il quale dispone che "Se il Consiglio dell'ordine respinge o dichiara inammissibile l'istanza, questa può essere proposta al magistrato competente per il giudizio che decide con decreto". Da ciò deriva che se l'interessato intende proporre ricorso per Cassazione ed il Consiglio dell'Ordine competente, cioè quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, non abbia accolto l'istanza per il gratuito patrocinio, quest'ultima va riproposta al magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato. Ciò è reso palese anche dalla previsione dettata in materia di processo penale dal primo comma dell'art.93 del medesimo D.P.R.n. 115/2002 il quale stabilisce che "l'istanza è presentata esclusivamente dall'interessato o dal difensore, ovvero inviata, a mezzo raccomandata, all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato". Di conseguenza la Suprema Corte ha ribadito l'inammissibilità del ricorso, confermando il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato dando atto che, nella fattispecie, sussistono i presupposti per il versamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art.13, comma 1 bis del D.P.R.n.115/2020.


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