Chiudere i conti aperti con il fisco può determinare il venir meno del reato contestato ed escludere così la sanzione penale. In particolare, a beneficio dei cittadini con procedimenti penali in corso alla data 22 ottobre 2015 per i reati di omesso versamento dell´Iva, delle ritenute e per indebite compensazioni, il giudice può pronunciare una sentenza di non luogo a procedere per causa di non punibilità se gli stessi abbiano proceduto al pagamento integrale dell´imposta che si assume indebitamente sottratta all´erario, o vi procedono fino al momento in cui la sentenza sia divenuta definitiva e non, come sostenuto da più pronunce fino ad ora, sino all´apertura del dibattimento penale.
Lo ha stabilito la Corte Suprema di Cassazione con la sentenza 40314/2016, pronunciando su un procedimento penale nel quale era imputato un mprenditore che non aveva provveduto al pagamento dell´Iva nei tempi stabiliti dalla legge per un importo (400mila euro) di gran lunga più elevato della soglia per la quale è accordato il beneficio della irrilevanza penale.
Condannato in sede di merito, egli ricorreva in Cassazione e, prima dell´udienza, provvedeva a definire il pagamento integrale dell´Iva che, illo tempore, aveva omesso di versare.
Così, chiedeva che fosse annullata la sentenza di condanna pronunciata contro di lui dalla Corte di appello, per il sopraggiungere della causa di non punibilità di cui al Dlgs 158/2015 (estinzione del debito tributario) alla cui stregua a decorrere dal 22 ottobre 2015, i reati di omesso versamento Iva e delle ritenute e di indebita compensazione di crediti non spettanti, non sono più punibili se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario, comprese sanzioni e interessi, sia estinto mediante integrale pagamento del dovuto, anche attraverso conciliazione, adesione o ravvedimento operoso. Qualora, poi, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il debito tributario sia in fase di rateizzazione, è dato un termine di 3 mesi per il pagamento del residuo e il giudice ha comunque la facoltà di concedere una proroga di ulteriori 3 mesi.
La sentenza, come ha giustamente rilevato il "Sole 24 ore" che ne ha dato comunicazione, è importante in quanto "la Corte ha rilevato che pur indicando nella dichiarazione di apertura del dibattimento il limite di rilevanza della causa estintiva, la diversa natura giuridica e la più ampia efficacia attribuita alla nuova fattispecie, rispetto alla precedente (attenuante), implica nei procedimenti in corso al momento dell´entrata in vigore del Dlgs 158/2015 (22 ottobre 2015), la necessità di una pianificazione degli effetti della causa di non punibilità anche nei casi in cui sia stata superata la preclusione procedimentale".
Conseguendone che per tali procedimenti "assume la medesima efficacia estintiva il pagamento eseguito dopo l´apertura del dibattimento purché prima del giudicato. Ciò anche in applicazione del principio di uguaglianza che vieta trattamenti differenti per situazioni uguali.
A nulla rileva(ndo), poi, che in passato era prevista la medesima tempistica in quanto riferita a una causa attenuante non avente, come ora, efficacia estintiva del reato".
Quindi, la sentenza apre alla non punibilità per i procedimenti in corso al 22 ottobre 2015 per i reati di omesso versamento Iva, ritenute o indebita compensazione, alla sola condizione che sia pagata - entro il deposito della sentenza definitiva – l´imposta non versata con sanzioni e interessi.