Con l'ordinanza n. 21647 dello scorso 28 luglio, la VI sezione civile della Corte di Cassazione ha fornito importanti precisazioni in merito alla competenza territoriale nelle controversie aventi ad oggetto il pagamento dei compensi legali.
Si è difatti specificato che "in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637 c.p.c., comma 3, il rapporto tra quest'ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33 comma 2, lett. u) del codice del consumo, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore".
Il caso sottoposto all'attenzione della Cassazione prende avvio dalla domanda presentata da un legale presso il Tribunale di Roma, volta ad ottenere il compenso – pari ad euro 28.229,56 – per l'assistenza e la rappresentanza che aveva fornito ad una cliente in un giudizio di divisione ereditaria instaurato dinanzi al Tribunale di Paola, sezione distaccata di Scalea.
Costituendosi in giudizio, la cliente eccepiva in via pregiudiziale l'incompetenza del Tribunale di Roma, siccome competente ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 150 del 2011, il Tribunale di Paola, dinanzi al quale era stato instaurato il giudizio nell'ambito del quale il legale aveva prestato la sua opera professionale.
Il Tribunale di Roma dichiarava la propria incompetenza e la competenza del Tribunale di Paola, sul presupposto che la convenuta, residente in Roma, era da qualificare consumatore con conseguente astratta operatività del foro di Roma, quale foro di cui al codice del consumo. Al contempo, il giudice adito rilevava come la convenuta, nel sollevare l'eccezione di incompetenza, aveva inteso rinunciare al foro del consumatore ed alla tutela ad ella accordata dalla disciplina di cui al menzionato decreto legislativo.
L'avvocato proponeva, quindi, ricorso in Cassazione per regolamento di competenza deducendo
la violazione e falsa applicazione dell'art. 33, lettera u) del codice del consumo, nonché dell'art. 18 del c.p.c..
La difesa del legale puntava sul postulato secondo cui, nell'evenienza in cui dinanzi al foro di cui al d.lgs. n. 206/2005 sia convenuto il consumatore, quest'ultimo non può eccepire l'incompetenza di tale foro né il giudice può rilevarlo d'ufficio: il foro previsto dal prefato codice è, difatti, prefigurato a protezione del consumatore e non è da costui derogabile altrimenti, ad opinare diversamente, si abiliterebbe il consumatore ad eccepire l'incompetenza unicamente per finalità dilatorie.
La Cassazione ritiene che il ricorso per regolamento di competenza sia fondato e meritevole di accoglimento.
La Corte ricorda che in tema di competenza per territorio, ove un avvocato abbia presentato ricorso per ingiunzione per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, avvalendosi del foro speciale di cui all'art. 637 c.p.c., comma 3, il rapporto tra quest'ultimo foro ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dall'art. 33 comma 2, lett. u) del codice del consumo, va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore. Pertanto, il foro del consumatore prevale su altri fori, anche "speciali" cosicché, qualora il consumatore sia stato evocato dinanzi al "suo" foro, non può eccepirne l'incompetenza e la competenza di altri fori, in quanto, nel solco del principio per cui è l'attore che sceglie il giudice competente, è stato correttamente evocato in giudizio.
La Cassazione coglie l'occasione per precisare inoltre che la regola della "prevalenza" del foro del consumatore ( foro della sua residenza o domicilio elettivo) non vale anche nel caso in cui il consumatore abbia, in veste di attore, adito un foro diverso da quello previsto dal codice del consumo, in quanto nel solco del principio per cui è l'attore che sceglie il giudice competente, al connotato della "prevalenza" del foro del consumatore è da anteporre il connotato della sua "derogabilità" da parte dello stesso consumatore, ossia del medesimo soggetto "debole" a favore del quale la "prevalenza" è prefigurata.
Diverso è, invece, il caso in cui il consumatore, evocato dinanzi al "suo" foro, eccepisca la competenza di un foro diverso: in siffatta evenienza, sempre nel solco del principio per cui è l'attore che sceglie il giudice competente, il connotato della "prevalenza" del foro del consumatore, correttamente prescelto dall'attore (non consumatore), rende vano il connotato della sua "derogabilità" da parte dello stesso consumatore.
In virtù dei principi sopra esposti, la Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l'ordinanza del Tribunale di Roma e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, dinanzi al quale rimette le parti nel termine di legge anche per la regolamentazione delle spese del giudizio.