Di Redazione su Mercoledì, 09 Novembre 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Ordine demolizione, SC: va eseguito anche se immobile è trasferito prima di sua adozione !

"In tema di reati edilizi, l´esecuzione dell´ordine di demolizione, impartito dal giudice a seguito dell´accertata edificazione in violazione di norme urbanistiche, non è escluso dall´alienazione del manufatto abusivo a terzi, anche se intervenuta anteriormente all´ordine medesimo perché l´ordine di demolizione, avendo carattere reale, ricade direttamente sul soggetto che è in rapporto con il bene a prescindere dagli atti traslativi intercorsi, con la sola conseguenza che l´avente causa, se estraneo all´abuso, potrà rivalersi nei confronti del dante causa, o dei suoi eredi, a seguito dell´avvenuta demolizione".
Lo ha dichiarato la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione con la Sentenza n. 45433 pubblicata il 27.10.2016, che ha concluso una lunga vicenda giudiziaria culminata nell´ordine giudiziale di demolizione di un immobile. Ordine, ha affermato la Suprema Corte, cui è da attribuire una natura reale e che, pertanto, pur essendo stato emesso quale sanzione amministrativa nei confronti del comportamento contra legem di un singolo, deve essere portato a compimento pur se ciò comporti la penalizzazione di altre persone che siano successivamente entrati in relazione con il bene in questione, anche a seguito della stipula, in buona fede, di negozi giuridici di trasferimento a titolo oneroso del bene, a nulla rilevando che i medesimi siano estranei alla commissione del reato.
L´unico temperamento sarà quindi, in questi casi, la successiva azione dell´acquirente nei confronti del suo dante causa, al limitato fine di conseguir, sul piano civile, la declaratoria della responsabilità, contrattuale o extracontrattuale, di costui, ed il risarcimento dei danni a tale accertamento conseguente.
Difatti, nel bilanciamento degli interessi, appare preminente quello paesaggistico e urbanistico, cui è preordinato il provvedimento amministrativo emesso dal giudice penale, rispetto a quello di natura privata, alla intangibilità dell´immobile.