Di Redazione su Giovedì, 24 Settembre 2015
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Ordinanza interlocutoria n. 18782 del 23/09/2015

La Sez. Lavoro ha rimesso al Primo Presidente, per l´eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, la questione se, in caso successione di contratti a tempo determinato stipulati ai sensi dell´art. 2, comma 1 bis, del d.lgs. n. 368 del 2001, come modificato dalla l. n. 266 del 2005, le previsioni di durata massima totale dei contratti a tempo determinato successivi, previste dalla normativa nazionale (legge n. 247 del 2007) e in presenza della disciplina generale di cui all´art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 368 del 2001, costituiscano misura adeguata, in relazione alle fonti comunitarie (direttiva 1999/70/CEE), per prevenire e punire l´abuso di una successione di contratti o rapporti a tempo determinato.