Di Rosalia Ruggieri su Venerdì, 09 Agosto 2019
Categoria: Legge e Diritto

Onorari avvocati, SC: “La prescrizione decorre dal compimento della singola prestazione solo se con essa termina l’incarico”

Con l'ordinanza n. 21008 dello scorso 6 agosto, la Cassazione, II sezione civile, ha accolto il ricorso di alcuni legali – che, nel chiedere il pagamento degli onorari professionali a loro dovuti per l'incarico di recupero di un credito, si erano visti opporre l'eccezione di prescrizione – fornendo importantissime precisazioni su quale data assumere quale dies a quo del termine di prescrizione.

Si è difatti precisato che posto il principio, ricavabile dall'art. 2957, comma 2, c.c. che in materia di onorari di avvocato la prescrizione decorre non dal compimento delle singole prestazioni, ma dall'esaurimento dell'incarico, qualora sia stata chiesta in giudizio il pagamento di onorari professionali di avvocato per le prestazioni eseguite fino a una certa data, tale data può essere assunta quale dies a quo del termine di prescrizione non automaticamente, in conseguenza della mera delimitazione temporale della pretesa compiuta dal creditore, ma solo a seguito dell'accertamento che l'incarico professionale si è esaurito con il compimento delle prestazioni oggetto della domanda.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dal deposito di un ricorso con cui due legali chiedevano, ed ottenevano, dal Tribunale di Milano l'emissione di un decreto ingiuntivo dell'importo pari ad euro 27.368,20 nei confronti di un loro cliente per il pagamento di onorari professionali, dovuti, alla data del 4 giugno 1998, in relazione all'incarico per il recupero di un credito.

Il cliente, proponendo opposizione, eccepiva la prescrizione del credito e proponeva domanda riconvenzionale intesa a ottenere la restituzione di quanto pagato ai professionisti successivamente al 4 giugno 1998, oltre alla condanna al risarcimento del danno per responsabilità professionale. 

Il giudice accoglieva l'opposizione al decreto ingiuntivo, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione.

La sentenza veniva confermata anche in grado di appello, ove si evidenziava che, essendo state richieste, nel ricorso monitorio, le spese legali dovute sino al 4 giugno 1998, le stesse dovevano ritenersi prescritte.

Ricorrendo in Cassazione, i due avvocati censuravano la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 2652, n. 2, c.c. : secondo i ricorrenti la corte d'appello – sebbene avesse riconosciuto che le prestazioni professionali si distribuivano in un arco temporale compreso fra il maggio 1996 e il marzo 2003 – aveva poi ugualmente accolto l'eccezione di prescrizione, fissandone la decorrenza al 4 giugno 1998, in violazione del dettato normativo che fa decorrere la prescrizione dal momento in cui l'incarico è stato espletato, il che coincideva, nella specie, con la revoca del mandato operata dalla cliente con la lettera del 24 marzo 2003.

La Cassazione condivide le tesi difensive dei due legali.

In punto di diritto la Corte premette che, in relazione alla decorrenza della prescrizione dei crediti dei professionisti legali, l'art. 2957, comma 2, c.c., detta una regola speciale – di deroga alla regola generale stabilita nel primo comma – secondo cui per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali, il termine della prescrizione decorre non dal compimento della prestazione, ma dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati la prescrizione decorre dall'ultima prestazione . 

La giurisprudenza ha inoltre chiarito che il contratto avente ad oggetto una prestazione d'opera intellettuale è da considerarsi unico in relazione a tutta l'attività svolta in adempimento dell'obbligazione assunta e, pertanto, il termine di prescrizione del compenso decorre dal giorno in cui viene interamente espletato l'incarico commesso e non già dal compimento di ogni singola operazione professionale necessaria all'assolvimento del compito assunto.

Diversa è, invece, l'ipotesi in cui l'incarico al professionista sia limitato a prestazioni particolari che non siano in relazione immediata e diretta con la decisione della lite, come nel caso in cui l'attività richiesta al professionista debba avere il suo svolgimento sino alla proposizione di un atto di impugnazione, con esclusione delle prestazioni eventualmente necessarie dopo tale atto: in tali casi, infatti, si è fuori delle specifiche ipotesi del secondo comma dell'art 2957 c.c. e torna applicabile il principio generale secondo cui il termine prescrizionale comincia a decorrere dal compimento della particolare prestazione richiesta.

In relazione al caso di specie, gli Ermellini rilevano come la corte di merito non si è attenuta a tali principi, in quanto non ha compiuto nessuna specifica indagine volta a stabilire se le prestazioni di cui fu chiesto il pagamento avessero esaurito l'incarico. Tale omissione riveste importanza decisiva posto che, essendo fatto pacifico che le prestazioni svolte dai legali in favore dell'appellato si erano distribuite in un arco temporale compreso tra il maggio 1996 e il marzo 2003, era essenziale comprendere se il mandato comprendesse l'espletamento di una prestazione particolare o di un incarico completo.

In conclusione la Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità. 

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