Di Redazione su Lunedì, 01 Agosto 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Omicidio colposo: non occorre violazione CdS se omessa manutenzione causa sinistro

Con la sentenza n. 29982 del 14 luglio 2016, i giudici della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione hanno ribadito un principio già consolidato, secondo cui, pur nel rispetto delle norme specifiche della circolazione stradale, si può ugualmente rispondere del reato di omicidio colposo, tutte le volte che comunque si può rimproverare all´agente una colpa generica per imprudenza.
Nel caso di specie era stato accertato che il sinistro si era verificato per il mal funzionamento del sistema di frenatura dell´auto; al conducente-proprietario a nulla era valso il tentativo di discolparsi adducendo che comunque il veicolo era stato regolarmente sottoposto alle visite per la revisione.
Infatti oltre ai controlli previsti per legge, è necessario che il mezzo sia continuamente sottoposto a manutenzione e del mal funzionamento dello stesso sarà chiamato a rispondere il proprietario.
I Giudici hanno avuto modo inoltre di affermare che nel caso in cui il proprietario sia un ente a rispondere del reato sarà il rappresentante legale personalmente, tranne che non dimostri di avere delegato a qualche altro soggetto ( un funzionario, un tecnico) il compito di curare la manutenzione dei mezzi.
Per tali ragioni è stato rigettato il ricorso proposto.
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