Di Redazione su Mercoledì, 22 Febbraio 2017
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Lavoro

Omette di pagare tributi a Stato per retribuire i docenti, direttore Scuola condannato da Cassazione: "Legittima sanzione disciplinare"

Fa discutere una recentissima sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione, che ha confermato la legittimità della sanzione disciplinare irrogata al direttore di un istituto scolastico che, non avendo altre risorse disponibili, invece di accantonare quelle previste per il pagamento di Irpef e Irap, aveva preferito pagare i docenti supplenti.
È giustificata la sanzione disciplinare inflitta al direttore dei servizi generali e amministrativi della scuola (Dsga) per non aver versato i tributi all´Erario e aver utilizzato le somme per altri fini istituzionali. Lo ha chiarito la Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza 4447/2017, depositata in cancelleria il 21 febbraio 2017.
La Corte ha precisato che la normativa di riferimento è dettata dal decreto interministeriale 44/2001 che, all´articolo 29, c. 5, specifica i compiti del Dsga e chiarisce quali sono le sue competenze ("Della tenuta della contabilità, delle necessarie registrazioni e degli adempimenti fiscali è responsabile il direttore").
Nel caso rimesso all´esame della Corte e culminato con la pronuncia in commento, il direttore aveva omesso di accantonare le somme destinate all´erario (Irap e Irpef) distraendole per fini istituzionali, in primis per pagare i supplenti. Ne era conseguita l´apertura di un procedimento disciplinare, e la irrogazione della sanzione che era stata contestata dal funzionario proprio sulla base della circostanza che le somme non versate all´erario erano state destinate ad una funzione istituzionale cui la Scuola sarebbe stata impossibilitata a provvedere non disponendo di altre risorse in quel momento. Ma la Cassazione è stata inflessibile: nessuna presunta priorità può rendere ammissibile il mancato o ritardato pagamento dei debiti nei confronti dell´Erario.