Non aveva versato le ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei propri dipendenti per complessivi euro 561,00 ed il Giudice dell´udienza preliminare, su richiesta dell´imputato, lo aveva condannato alla pena di giorni 24 di reclusione ed euro 200 di multa, sostituita con la pena pecuniaria di euro 6.200 di multa, per il reato di cui all´art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/83.
La Corte di Cassazione Penale Sez. 3 con la sentenza n. 11376/2016 (udienza del 2.3.2016) ha pronunziato l´annullamento della sentenza impugnata perché il fatto addebitato al ricorrente non è più previsto dalla legge come reato.
All´imputato, infatti, è stato contestato l´omesso versamento di ritenute previdenziali per complessivi euro 516, importo inferiore alla attuale soglia di rilevanza penale di euro 10.000 annui stabilita dall´art. 3 d.lgs. 15/1/2016 n. 8 (pubblicato in G.U. n. 17 del 22/1/2016, in vigore dall´8/2/2016), che al comma 6 ha modificato il comma 1 bis dell´art. 2 della I. 638/83, nel senso di qualificare come illecito amministrativo l´omesso versamento di ritenute previdenziali non superiore ad euro 10.000 annui, con la conseguente abolizione della rilevanza penale degli omessi versamenti inferiori a tale soglia.
Ora, in caso di abolitio criminis tale evento, più che eliminare la efficacia della norma penale incriminatrice, esclude la stessa esistenza attuale di detta norma nell´ordinamento positivo e fa mancare l´oggetto sostanziale del rapporto penale.
In conclusione la sentenza impugnata è stata annullata perché il fatto addebitato non è previsto dalla legge come reato, come espressamente stabilito dall´art. 9, comma 3, d.lgs. 9/2016 citato.
Ai sensi della medesima norma gli atti sono stati trasmessi alla autorità amministrativa competente ovvero all´INPS.
Fonte: Corte di Cassazione
Enrico Michetti
Fonte: Quotidiano della p.a.
La Corte di Cassazione Penale Sez. 3 con la sentenza n. 11376/2016 (udienza del 2.3.2016) ha pronunziato l´annullamento della sentenza impugnata perché il fatto addebitato al ricorrente non è più previsto dalla legge come reato.
All´imputato, infatti, è stato contestato l´omesso versamento di ritenute previdenziali per complessivi euro 516, importo inferiore alla attuale soglia di rilevanza penale di euro 10.000 annui stabilita dall´art. 3 d.lgs. 15/1/2016 n. 8 (pubblicato in G.U. n. 17 del 22/1/2016, in vigore dall´8/2/2016), che al comma 6 ha modificato il comma 1 bis dell´art. 2 della I. 638/83, nel senso di qualificare come illecito amministrativo l´omesso versamento di ritenute previdenziali non superiore ad euro 10.000 annui, con la conseguente abolizione della rilevanza penale degli omessi versamenti inferiori a tale soglia.
Ora, in caso di abolitio criminis tale evento, più che eliminare la efficacia della norma penale incriminatrice, esclude la stessa esistenza attuale di detta norma nell´ordinamento positivo e fa mancare l´oggetto sostanziale del rapporto penale.
In conclusione la sentenza impugnata è stata annullata perché il fatto addebitato non è previsto dalla legge come reato, come espressamente stabilito dall´art. 9, comma 3, d.lgs. 9/2016 citato.
Ai sensi della medesima norma gli atti sono stati trasmessi alla autorità amministrativa competente ovvero all´INPS.
Fonte: Corte di Cassazione
Enrico Michetti
Fonte: Quotidiano della p.a.