Di Redazione su Lunedì, 14 Marzo 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Omesso versamento assegno a ex coniuge: reato permanente, incapacità economica irrilevante se non "assoluta"

Lo ha stabilito La VI Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 3471 del 28 gennaio 2016, confermando il proprio orientamento sulla natura permanente del reato di cui all´art. 570 C.P.
La pronuncia della Suprema Corte ha tratto origine dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25 febbraio 2014, con cui era stata confermata quella del Tribunale di S. Maria Capua Vetere - sezione di Carinola, con cui l’imputato era stato condannato alla pena di due mesi di reclusione e di € 69,00 di multa essendo stato riconosciuto colpevole del reato di cui all´art. 570 c.p., per avere omesso il versamento dell´assegno di mantenimento in favore della moglie separata.
Avverso tale sentenza l’imputato proponeva ricorso in Cassazione eccependo l’intervenuta prescrizione del reato, che dal capo di imputazione risultava essere stato commesso nel novembre 2002 e chiedendo comunque la non punibilità per essere l’imputato assolutamente impossibilitato ad assolvere l’obbligo di pagamento per l’incapacità economica in cui lo stesso si trovava.
La Corte ha però rigettato il ricorso per i seguenti motivi:
-in ordine al primo motivo, ribadendo il principio consolidato secondo il quale la consumazione del reato perdura per tutto il periodo in cui c’è stato l´omesso adempimento, con la conseguenza che il termine di prescrizione inizia a decorrere dalla cessazione della permanenza;
-in ordine al secondo motivo, ritenendo le doglianze del ricorrente infondate in quanto l´incapacità economica dell´imputato - per risultare motivo di non punibilità dell´omissione - deve essere assoluta, così da integrare una situazione di persistente, oggettiva e incolpevole indisponibilità di introiti (in proposito, da ultimo, Cassazione Penale, Sezione VI, 24 giugno 2015 n. 33997).





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