Con la pronuncia n. 33165 dello scorso 25 novembre, la VI sezione penale della Corte di Cassazione ha confermato la pena della sola reclusione per il reato di cui all'art. 570 bis c.p. inflitta ad un padre che, in violazione dell'art. 570 bis c.p., non aveva versato quanto stabilito dal Tribunale per il mantenimento della figlia minorenne.
La Corte, respingendo il ricorso della Procura, che chiedeva l'applicazione della reclusione congiuntamente alla multa, ha difatti precisato che il generico rinvio, quoad poenam, effettuato dall'articolo 570 bis c.p. all'art. 570 c.p., deve intendersi riferito alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione, con esclusione dell'applicazione congiunta della reclusione e della multa.
Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, incolpato del reato di cui all'art. 570 bis c.p. per non aver versato quanto stabilito dal Tribunale per il mantenimento della figlia minorenne.
Per tali fatti, il Tribunale di Padova condannava l'uomo alla pena di giustizia, fissata in due mesi di reclusione.
Ricorrendo in Cassazione, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Venezia chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, perché inficiata da violazione di legge in relazione alla mancata applicazione, accanto alla pena della reclusione, anche della pena della multa prevista dall'art. 570 bis, comma 2, c.p.
La Cassazione non condivide la tesi della Procura.
La Corte evidenzia che l'art 570 bis c.p., rubricato "Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio", tipizza la condotta del coniuge che si sottrae all'obbligo di corresponsione di ogni tipologia di assegno dovuto in caso di scioglimento, di cessazione degli effetti civili o di nullità del matrimonio, ovvero viola gli obblighi di natura economica in materia di separazione dei coniugi e di affidamento condiviso dei figli: per tale condotta, la sanzione prevista è quella disposta dall'art. 570 c.p..
Tale ultimo articolo, dedicato alla violazione degli obblighi di assistenza familiare, prevede due distinte pene a seconda che venga integrata la fattispecie del primo o del secondo comma. Più nel dettaglio, si punisce:
- con la reclusione fino a un anno o con la multa chi, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge (primo comma);
-sia con la reclusione fino a un anno sia con la multa chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa (secondo comma).
L'art. 570 c.p. riproduce, anche se non in modo letterale, le previgenti disposizioni penali contenute all'art. 12 sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898 ed all'art. 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54: siffatte due norme sono state espressamente abrogate dall' art. 7, lett. b) e d), del d. lgs. n. 21 del 2018, il quale ha introdotto nell'ordinamento penale il principio della riserva di codice per garantire organicità al sistema penale.
Tale principio della riserva di codice ha ripercussioni anche per determinare l'esatta sanzione applicabile a chi viola l'art. 570 bis c.p.: difatti il legislatore – non avendo indicato in modo diretto la pena prevista per l'art. 570-bis c.p., ma essendosi limitato al richiamo della sanzione applicabile per l'art. 570 c.p., secondo la tecnica normativa già impiegata nell'art. 12-sexies legge n. 898 del 1970 – non ha specificato se al trasgressore degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio si applichi la sola pena della reclusione (di cui al vigente comma 1 dell'art. 570 c.p.) o la pena congiunta della multa e della reclusione (di cui al vigente comma 2 dell'art. 570 c.p.).
Con specifico riferimento al regime applicabile quando era ancora vigente l'articolo 12-sexies della legge n. 898 del 1970, le Sezioni unite hanno avuto modo di specificare che nel reato di omessa corresponsione dell'assegno divorzile previsto dall'art. 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898, il generico rinvio, quoad poenam, all'art. 570 c.p. deve intendersi alle pene alternative previste dal comma primo di quest'ultima disposizione, con esclusione dell'applicazione congiunta della reclusione e della multa.
La sentenza in commento ritiene che tale conclusione sia applicabile anche all'art. 570 bis c.p. che, avendo integralmente sostituito il previgente art. 12 sexies, ha conservato il medesimo trattamento sanzionatorio.
Ne deriva, con specifico riferimento al caso di specie che all'imputato devono essere applicate le pene alternative previste dal comma primo dell'art. 570 c.p., con esclusione dell'applicazione congiunta della reclusione e della multa.
Alla luce di tanto, la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.