Di Rosalia Ruggieri su Mercoledì, 19 Dicembre 2018
Categoria: Legge e Diritto

Obbligo di mantenimento e trasferimento immobiliare: l’atto è inefficace se mira a pregiudicare i creditori

Con la sentenza n. 1628 il Tribunale di Cagliari, chiamato a pronunciarsi sulla legittimità di un trasferimento immobiliare disposto da un padre a favore della figlia in adempimento degli accordi di separazione, ha accolto la domanda revocatoria presentata dal creditore dell'uomo sul presupposto che l'atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli, sfugge dallo schema tipico della donazione e della vendita ma assume una sua "tipicità" propria che, ai fini della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dei possibili rapporti con riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.

Con atto di citazione una Banca conveniva in giudizio una coppia di coniugi e la loro figlia, affinché fosse dichiarata – ai sensi dell'art.2901 c.c. – l'inefficacia dell'atto di cessione di immobili eseguita in adempimento degli accordi pattuiti in sede di separazione personale tra coniugi, allorquando il padre aveva ceduto, in favore della propria figlia, la piena proprietà di una serie di beni immobili. In particolare, l'Istituto di Credito deduceva di essere creditore del padre in forza di un contratto di fideiussione sorto in data antecedente all'atto di disposizione oggetto della proposta azione revocatoria; rilevava inoltre che quel trasferimento – sotto le mentite spoglie di un trasferimento sostitutivo dell'obbligazione alimentare – fosse un atto a titolo gratuito, volto a spogliare il debitore da tutte le proprietà immobiliari a lui intestate.

I convenuti si opponevano, contestando che sussistessero i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per l'accoglimento della domanda revocatoria proposta dall'attrice. 

 Il Tribunale, con la sentenza in commento, ha ritenuto che la domanda revocatoria fosse fondata e meritasse accoglimento.

Accertato che le ragioni di credito della Banca siano sorte anteriormente all'atto di trasferimento immobiliare (in quanto, il fideiussore diventa debitore nei confronti del creditore procedente al momento della nascita del credito e, di converso, l'azione revocatoria ordinaria presuppone, per la sua esperibilità, la sola esistenza di un debito e non anche la sua concreta esigibilità) il Giudicante ha ricordato come, per pacifica giurisprudenza, è assoggettabile all'azione revocatoria l'atto di disposizione patrimoniale che i coniugi pongono in essere in sede di separazione al fine di regolare, ai sensi dell'art.156 c.c., i loro rapporti patrimoniali: l'art. 2901 c.c., infatti, tutela il creditore a prescindere da quale sia lo "scopo" ulteriore, avuto di mira dal debitore nel porre in essere l'atto dispositivo, con la conseguenza che sono soggetti alla azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, quali quelli intervenuti nel corso della separazione.

Risulta essenziale, quindi, esaminare se l'atto dispositivo sia a titolo oneroso o gratuito: la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'atto con cui il debitore, a seguito della separazione dal coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo la proprietà di un bene, in adempimento del proprio obbligo di mantenimento nei confronti del coniuge e dei figli sfugge dallo schema tipico della donazione (perché, in vista della dissoluzione dell'affettività, è difficile intravedere lo spirito liberale) e della vendita (data l'assenza di un corrispettivo) ma assume una sua "tipicità" propria che, ai fini della disciplina di cui all'art. 2901 c.c., può colorarsi dei tratti dell'obiettiva onerosità piuttosto che di quelli della "gratuità", in ragione dei possibili rapporti con riflessi patrimoniali maturati nel corso della quotidiana convivenza matrimoniale.

 Nel caso in esame, l'uomo, padre di tre figli, si obbligava al loro mantenimento mediante il versamento mensile di Euro 300,00 in favore delle due figli minorenni e con il trasferimento del compendio immobiliare oltre al versamento dell'importo mensile di Euro 100,00 in favore della figlia maggiorenne: il Tribunale ha rilevato, quindi, come l'entità e le caratteristiche del compendio immobiliare trasferito e la differenza di trattamento della figlia maggiorenne rispetto alle due minorenni erano tali da non far ritenere che la prestazione eseguita dall'uomo si ponesse in condizioni di reciprocità e di corrispettività con l'adempimento del dovere genitoriale di contribuire al mantenimento dei figli.

Da qui la conclusione secondo cui l'atto di disposizione oggetto dell'azione revocatoria dovesse essere qualificato come atto a titolo gratuito.

In relazione agli altri elementi essenziali ai fini dell'azione revocatoria, il giudicante accertava la sussistenza sia del c.d. eventus damni (posto che, a seguito della stipula del predetto atto dispositivo, l'uomo si privava di un consistente patrimonio immobiliare che il creditore avrebbe potuto sottoporre all'azione esecutiva, con inevitabile pregiudizio delle ragioni creditorie) sia dell'elemento soggettivo, consistente nella consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio arrecato al creditore (il padre ben sapeva, infatti, di esser debitore della banca sicché non poteva non configurarsi il pregiudizio che avrebbe arrecato al creditore con quel trasferimento)

Pertanto il Tribunale – provato che la cessione dei beni immobili costituisse un atto di disposizione patrimoniale a titolo gratuito che ha arrecato un concreto pregiudizio alle ragioni di credito della Banca attrice e che tale negozio giuridico fosse stato posto in essere nella piena ed effettiva conoscenza da parte dell'alienante – accoglie la domanda e revoca l'atto dispositivo.

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