Di Redazione su Giovedì, 18 Agosto 2016
Categoria: Giurisprudenza Cassazione Penale

Beni culturali, ritrovamento reperti, SC precisa sanzioni penali mancata denuncia

In tema di beni culturali, la Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 30383/2016, resa in esito all´udienza del 30/03/2016 e depositata il 18/07/2016, ha affermato che l´obbligo di immediata denuncia della cosa fortuitamente scoperta, la cui omissione è penalmente sanzionata ai sensi dell´art. 175, comma 1, lett. b), d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, grava solo sullo scopritore, ma non anche su chi si trovi successivamente a detenere la cosa, in quanto tale soggetto può essere chiamato a rispondere, ai sensi del predetto art. 175, solo della eventuale violazione del diverso obbligo su di lui gravante, relativo alla conservazione temporanea del bene.

A chi appartiene un reperto archeologico rinvenuto nel sottosuolo?
Secondo l´art. 91 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate) i reperti, in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile (artt. 822 e 826 del codice civile).

Cosa fare in caso di rinvenimento archeologico?
L´art. 90 del Codice (Scoperte fortuite) prevede che chi scopre fortuitamente cose mobili o immobili indicate all´art. 10 (Beni Culturali) deve farne denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all´autorità di pubblica sicurezza e deve provvedere alla conservazione temporanea di esse nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute. Lo scopritore ha però facoltà di rimuovere il reperto, per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione, sino alla visita dell´autorità competente e, ove occorra, di chiedere l´ausilio della forza pubblica. Le spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

E´ previsto un compenso per gli scopritori?
Sì. Secondo l´art. 92 del Codice (Premio per i ritrovamenti) il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:
- al proprietario dell´immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
- al concessionario dell´attività di ricerca;
- allo scopritore fortuito che ha ottemperato agli obblighi previsti dall´articolo 92 del Codice. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.
Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate. In luogo del premio, l´interessato può ottenere, a richiesta, un credito di imposta di pari ammontare, secondo le modalità e con i limiti stabiliti con decreto adottato dal Ministro dell´economia e delle finanze di concerto con il Ministro.

Quali sono le principali sanzioni per violazioni in materia di ricerche archeologiche.
Secondo l´art. 175 del Codice è punito con l´arresto fino ad un anno e l´ammenda da euro 310 a euro 3.099:
- chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di cose indicate all´art. 10 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall´amministrazione;
- chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall´art. 90 comma 1, le cose indicate nell´art. 10 rinvenute fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.
Secondo l´art. 176 è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 31 a euro 516,50 chiunque si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 310 a euro 1.033 se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall´art. 89. La pena applicabile è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque rilevante per il recupero dei beni illecitamente sottratto o trasferiti all´estero.
Secondo l´art. 178 è punito con la reclusione da tre mesi a quattro anni e con la multa da euro 310 a euro 3.099:
- chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa, altera o riproduce un´opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio statale, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti;
- chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere o oggetti contraffatti, alterati o riprodotti;
- chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizioni di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare come autentici oggetti contraffatti, alterati o riprodotti conoscendone la falsità.

Sentenza allegata