Lo hanno stabilito la Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 10959 resa in esito all´udienza del 29.01.2016, la cui motivazione è stata depositata in data 16 marzo 2016. In particolare, è stato affermato che l’obbligo previsto dall´art 408 comma 3 bis CPP è riferibile anche ai reati di atti persecutori ex art. 612 bis CP e a ai maltrattamenti in famiglia ex art. 572 CP.
Il fatto:
il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano aveva disposto, su parere conforme del PM, l’archiviazione del procedimento a carico di (...), indagato per i reati di cui all’art. 612 bis e 594 C.P.
Il difensore della parte offesa, appena appresa la notizia, dopo un accesso in Cancelleria per conoscere lo stato del procedimento, proponeva ricorso in Cassazione, lamentando , nel caso di specie, la violazione dell’art. 408 comma 3bis del CPP, n quanto il reato di cui all’art 612 bis rientrava tra quelli “commessi con violenza alla persona”.
La Quinta Sezione Penale rimetteva la questione avanti alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 C.P.P. in quanto, a parere di detta sezione, la mancata espressa previsione nella norma indicata della notifica alla parte offesa della richiesta di archiviazione per i reati di atti persecutori, si sarebbe potuta interpretare come una scelta voluta dal legislatore. Ciò in quanto, per il caso analogo della chiusura delle indagini preliminari, il legislatore aveva previsto espressamente la notifica alla parte offesa per i reati di atti persecutori.
La Sezione della Suprema Corte, nell’investire le SS.UU della questione, non ha mancato di far rilevare il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine al significato della espressione “violenza sulla persona” utilizzata dal legislatore nel nostro codice di rito.
Infatti secondo un primo orientamento la frase deve intendersi limitata ai soli casi di violenza fisica, mentre in altri casi erano stati sussunte in detta espressione anche le fattispecie riguardanti la violenza morale e quella psicologica. Con la conseguenza che, secondo il primo orientamento, sarebbero esclusi i reati di minaccia e di atti persecutori ex art. 612 bis; mentre, secondo l’altro orientamento, tali reati rientrerebbero nella fattispecie, concretizzandosi per lo più con atti di violenza morale.
Rimessa la questione all’esame delle SS.UU, all’udienza del 4 gennaio 2016 il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, poiché riteneva essere stata violata la disposizione dell’art. 408 comma 3bis del C.P.P., in quanto la notifica della richiesta di archiviazione andava fatta alla parte offesa anche nel caso di specie, pur trattandosi di reati di atti persecutori.
Richiesta fondata, evidentemente, sulle argomentazioni utilizzate dall´orientamento giurisprudenziale che vorrebbe annoverare nel significato della frase “violenza sulla persona” non solo quella fisica ma anche quella pscicologica tipica degli atti persecutori.
Decisione delle SS.UU
La Corte, dopo una approfondita disamina delle ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento il reato di cui all’art. 612 bis (stalking) e dopo avere esaminato ed illustrato il quadro normativo comunitario ed internazionale sul tema dei diritti e degli strumenti processuali messi a disposizione della parte offesa, soprattutto in tutta una serie di reati c.d. di genere e di quelli che si manifestano in ambito familiare, si è soffermata sull’istituto dell’obbligo dell’avviso alla persona offesa introdotto dal D.L. n. 93 /2013 e sul suo iter parlamentare in sede di conversione.
La Corte ha concluso accogliendo l’orientamento in base al quale l’obbligo di cui all’art 408 comma 3 bis, introdotto con la novella del 2013, deve intendersi operante anche per le ipotesi di reati con atti persecutori, come nei reati di stalking e di maltrattamenti in famiglia, dove la violenza tipica utilizzata a danno della persona offesa è quella morale o psicologica, in quanto “l’espressione violenza sulla persona deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario”.
Alla luce delle argomentazioni utilizzate quindi la Corte ha disposto l’annullamento del provvedimento di archiviazione, senza rinvio per essere stato violato un preciso dovere di informativa nei confronti della persona offesa.
Il fatto:
il Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano aveva disposto, su parere conforme del PM, l’archiviazione del procedimento a carico di (...), indagato per i reati di cui all’art. 612 bis e 594 C.P.
Il difensore della parte offesa, appena appresa la notizia, dopo un accesso in Cancelleria per conoscere lo stato del procedimento, proponeva ricorso in Cassazione, lamentando , nel caso di specie, la violazione dell’art. 408 comma 3bis del CPP, n quanto il reato di cui all’art 612 bis rientrava tra quelli “commessi con violenza alla persona”.
La Quinta Sezione Penale rimetteva la questione avanti alle Sezioni Unite ai sensi dell’art. 618 C.P.P. in quanto, a parere di detta sezione, la mancata espressa previsione nella norma indicata della notifica alla parte offesa della richiesta di archiviazione per i reati di atti persecutori, si sarebbe potuta interpretare come una scelta voluta dal legislatore. Ciò in quanto, per il caso analogo della chiusura delle indagini preliminari, il legislatore aveva previsto espressamente la notifica alla parte offesa per i reati di atti persecutori.
La Sezione della Suprema Corte, nell’investire le SS.UU della questione, non ha mancato di far rilevare il contrasto giurisprudenziale esistente in ordine al significato della espressione “violenza sulla persona” utilizzata dal legislatore nel nostro codice di rito.
Infatti secondo un primo orientamento la frase deve intendersi limitata ai soli casi di violenza fisica, mentre in altri casi erano stati sussunte in detta espressione anche le fattispecie riguardanti la violenza morale e quella psicologica. Con la conseguenza che, secondo il primo orientamento, sarebbero esclusi i reati di minaccia e di atti persecutori ex art. 612 bis; mentre, secondo l’altro orientamento, tali reati rientrerebbero nella fattispecie, concretizzandosi per lo più con atti di violenza morale.
Rimessa la questione all’esame delle SS.UU, all’udienza del 4 gennaio 2016 il Procuratore Generale chiedeva l’annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato, poiché riteneva essere stata violata la disposizione dell’art. 408 comma 3bis del C.P.P., in quanto la notifica della richiesta di archiviazione andava fatta alla parte offesa anche nel caso di specie, pur trattandosi di reati di atti persecutori.
Richiesta fondata, evidentemente, sulle argomentazioni utilizzate dall´orientamento giurisprudenziale che vorrebbe annoverare nel significato della frase “violenza sulla persona” non solo quella fisica ma anche quella pscicologica tipica degli atti persecutori.
Decisione delle SS.UU
La Corte, dopo una approfondita disamina delle ragioni che hanno indotto il legislatore ad introdurre nel nostro ordinamento il reato di cui all’art. 612 bis (stalking) e dopo avere esaminato ed illustrato il quadro normativo comunitario ed internazionale sul tema dei diritti e degli strumenti processuali messi a disposizione della parte offesa, soprattutto in tutta una serie di reati c.d. di genere e di quelli che si manifestano in ambito familiare, si è soffermata sull’istituto dell’obbligo dell’avviso alla persona offesa introdotto dal D.L. n. 93 /2013 e sul suo iter parlamentare in sede di conversione.
La Corte ha concluso accogliendo l’orientamento in base al quale l’obbligo di cui all’art 408 comma 3 bis, introdotto con la novella del 2013, deve intendersi operante anche per le ipotesi di reati con atti persecutori, come nei reati di stalking e di maltrattamenti in famiglia, dove la violenza tipica utilizzata a danno della persona offesa è quella morale o psicologica, in quanto “l’espressione violenza sulla persona deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario”.
Alla luce delle argomentazioni utilizzate quindi la Corte ha disposto l’annullamento del provvedimento di archiviazione, senza rinvio per essere stato violato un preciso dovere di informativa nei confronti della persona offesa.
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