Come da tempo si rammenta nei rapporti fra professionisti e clienti, il rispetto dei principi di buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto passa per il diritto di informazione del cliente. Di questa circostanza ne tiene pure conto la Suprema Corte la quale, con ordinanza n. 19520/19, ha statuito che l'obbligo dell'avvocato, nell'espletamento del proprio mandato, si sostanzia anche in un 'opera di esortazione, convincimento e di informazione. Tutto ciò vale a dire che il mandato dell'avvocato impone di prospettare al cliente tutte le circostanze giuridiche e gli elementi di fatto che possono aggravare la sua situazione o impedire di raggiungere il risultato sperato. Nel caso di specie il cliente aveva agito in giudizio contro due avvocati (una penalista ed un civilista) che lo avevano assistito in una causa avente ad oggetto tre cambiali protestate: nello specifico vi era a carico del cliente un procedimento penale di falso ed era stato a lui riferito dal civilista che non era possibile agire in alcun modo prima dell'esito del giudizio; l'avvocato penalista si era poi limitata ad assistere il cliente nel procedimento penale.
L'attore, in buona sostanza, lamentava che non gli era stata prospettata la possibilità di agire in sede civile per ottenere la cancellazione dal bollettino protesti delle suddette cambiali protestate. Il Tribunale, però, che aveva riunito le cause di opposizione al decreto ingiuntivo e della responsabilità professionale, rigettava le istanze del cliente. Il cliente si rivolgeva dunque alla Corte d'Appello competente la quale decretava la stessa sorte per le sue istanze. Veniva, dunque, presentato ricorso per cassazione nel quale si lamentava la non corretta applicazione dell'onere della prova relativamente agli obblighi di correttezza e buona fede, altra al malgoverno del giudice di secondo grado con riferimento alle disposizioni sulle presunzioni e sulla rimessione in termini; nonché quelle attinenti la qualifica di professionista nei vari settori della professione, sulla diligenza del debitore nell'assolvimento delle proprie obbligazioni e sulle responsabilità del prestatore d'opera.
La Corte risponde alle doglianze del ricorrente ritenendo anzitutto fondato il motivo relativo alla rimessione in termini in quanto era stato a lui imposto un onere probatorio esorbitante. Evidenzia poi l'illogicità della sentenza di secondo grado nella misura in cui in essa si afferma che il mandato all'avvocato penalista era pieno ma poi si ribadiva che la di lei attività nel processo era limitata solo all'assistenza in ambito penale. Il mancato suggerimento circa la cancellazione del bollettino dei protesti non è riferibile ad una diligenza specifica di un settore della professione: la Corte difatti ricorda che l'avvocato deve non solo prospettare tutte le variabili in cui va incontro il cliente ma anche saperlo dirigere nella rete giuridica: tutto ciò si raccorda ai principi di buona fede e di correttezza.